T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 29-11-2011, n. 9340

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso proposto ai sensi dell’art.116 del d.lg. n.104/2010, il Maresciallo Capo dei CC. A.C. ha chiesto (previa disapplicazione delle determinazioni con esso contrastanti) la declaratoria del diritto ad accedere integralmente alla documentazione (relativa ad una procedura selettiva alla quale egli aveva infruttuosamente partecipato) di cui all’istanza presentata – in via amministrativa – il 5.4.2011.

Nella Camera di Consiglio del 5.10.2011 (data in cui il predetto ricorso è stato introitato per la decisione), si constata

che l’interesse del C. ad accedere a(tutti)gli atti di cui è causa non può, obiettivamente, esser posto in dubbio;

che tali atti paiono effettivamente necessari per consentire al ricorrente di svolgere al meglio le sue ragioni nel giudizio da lui instaurato avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria redatta al termine della cennata procedura selettiva;

che, nella fattispecie, non sussistono di certo le condizioni previste – dall’ordinamento – per la secretazione degli atti amministrativi;

che i documenti in questione non fanno assolutamente parte di un procedimento preordinato all’adozione di un atto normativo, di pianificazione o di programmazione e

che (infine) non ricorrono, neppure, reali esigenze di tutela della riservatezza di terzi. (Esigenze che devono, comunque, ritenersi recessive rispetto a quelle connesse alla possibilità – per un soggetto – di esercitare compiutamente il suo "diritto di difesa" nelle competenti sedi giurisdizionali).

Ciò posto; rilevato che il comportamento (parzialmente) omissivo della resistente contrasta apertamente con lo "spirito" – prima ancora che con la "lettera" – della legge n.241/90 (che prevede, per tutte le pubbliche Amministrazioni, l’obbligo di aprire i propri archivi a chiunque abbia – come nell’occasione – un interesse giuridicamente rilevante a visionare determinati atti), il Collegio (richiamati i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa) non può – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – che concludere per la fondatezza del ricorso "de quo".

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, dichiara sussistente il diritto del C. di prender visione degli atti da lui richiesti – in via amministrativa – il 5.4.2011;

ordina al Ministero della Difesa – e, per esso, al Ministro "pro tempore" – di consentire con immediatezza al ricorrente di estrarre, a sue spese, copia di tali atti;

condanna lo stesso Ministero al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

La presente sentenza, per impedimento temporaneo del Presidente all’uso della mano destra, viene sottoscritto (in luogo del Presidente stesso: e su disposizione di questi) dal componente più anziano del Collegio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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