T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 29-11-2011, n. 9336

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, parte ricorrente – arruolato come volontario in ferma breve nelle FF.AA. – ha impugnato:

a)il provvedimento del comitato di verifica per le cause di servizio di non riconoscimento dell’infermità di "Glomerulofrenite e depositi mensangiali IGA con proteine di grado lieve senza attuali implicazioni cliniche" come dipendente da fatti di servizio;

b)il decreto di rigetto dell’istanza del 23 giugno 2007 per l’equo indennizzo;

c)il congedo illimitato del 29 gennaio 2010 (basato sul presupposto del mancato riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio).

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha così motivato il suo provvedimento: "L’infermità Glomerulofrenite e depositi mensangiali IGA con proteine di grado lieve senza attuali implicazioni cliniche non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali, almeno sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto della particolare natura della patologia di che trattasi.

L’interessato ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:

1)violazione di legge ed eccesso di potere:

1.1)è scientificamente noto in medicinaclinica che la patologia riscontrata al Gavinese viene a determinarsi a causa di sforzi gravosi e continui, esposizioni a fonti di calore superiori al normale, ed emissione di fumi ed esalazioni di acidi e solventi e dalla precarietà del luogo di lavoro e delle variazioni tecniche; tenuto conto del lavoro svolto nella qualifica di Nocchiero e della sua successiva qualificazione professionale di Rizzatore Aer, nonché del tipo di lavoro svolto, specialmente sulla nave Garibaldi nel periodo di missione, è di tutta evidenza che il Comitato ha deliberato in senso negativo senza aver tenuto in nessun conto delle attività svolte dal militare, del tempo della sua insorgenza, delle prestazioni di lavoro svolte, del disagio e strapazzo di notevole intensità cui egli è stato sottoposto;

2) violazione di legge ed eccesso di potere:

2.1)prima di partire per la missione di pace, i controlli sanitari disposti dall’amministrazione avevano escluso qualsiasi anomalia fisica e/o clinica; dopo due mesi sulla nave Garibaldi, a seguito di altra visita medica analoga a quella precedente, egli è risultato affetto dalla denunciata patologia: la conclusione non può che essere quella che l’infermità è stata contratta in servizio e per causa di servizio;

2.2)la richiesta di equo indennizzo non comporta automaticamente la dichiarazione di "non idoneità al servizio militare";

3) violazione di legge ed eccesso di potere:

3.1)il mancato riconoscimento per causa di servizio dell’infermità lamentata è di per sé limitativa della prosecuzione del servizio militare in spe in quanto non prevista dalla circolare del 20082009 relativa alle malattie contemplate da tale documento;

3.2)il passaggio in spe del ricorrente deve ritenersi già avvenuto per totale mancanza di comunicazione contraria a tale posizione;

3.3)il ricorrente avrebbe conseguito – se veramente non idoneo – il diritto a richiedere il posto civile nelle aree militari ex lege n. 266/1999;

3.4)l’atto impugnato è privo di motivazione specifica.

Con ordinanza collegiale n. 1943/2010 sono stati chiesti documentati chiarimenti all’intimata amministrazione.

Alla camera di consiglio del 22 settembre 2010 la Sezione ha sollecitato, con ordinanza collegiale n. 1302/2010, l’adempimento istruttorio reiterandolo, infine, con ordinanza n. 1534/2010.

L’intimata amministrazione ha completato l’esibizione documentale mediante deposito, in data 3 dicembre 2010, di relazione e documenti.

Il ricorrente ha depositato, in data 14 gennaio 2011, memoria integrativa con la quale ha chiesto l’accoglimento delle proprie domande.

Alla camera di consiglio del 19 gennaio 2010, il difensore del ricorrente ha precisato che l’ambito oggettuale della controversia e l’interesse azionato involgono il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo.

Con ordinanza n. 321/2011, resa nella camera di consiglio del 19 gennaio 2011, fu accolta la domanda cautelare ai fini del riesame del provvedimento rinviandosi al definitivo ogni statuizione sul regime delle spese processuali relative alla fase cautelare.

All’udienza del 5 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato.

In limine, non consta, dalla documentazione in atti, che l’amministrazione abbia dato seguito ed ottemperanza alla ordinanza propulsiva del 19 gennaio 2011.

Il Collegio, pertanto, prende e dà atto del mancato riesame del provvedimento impugnato da parte dell’intimata amministrazione.

Il presente giudizio resta, di conseguenza, incentrato ed incardinato sul provvedimento originariamente impugnato.

Esaminata la documentazione versata in giudizio, il foglio matricolare e le motivazioni addotte a cagione del diniego opposto alla domanda dell’interessato, il Collegio coglie nelle determinazioni impugnate un evidente vulnus alla fase di istruttoria, valutazione e motivazione.

Segnatamente, a fare difetto è la motivazione con la quale il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha disconosciuto il nesso di causalità tra l’infermità ed il servizio prestato dal ricorrente.

Il ricorrente ha ben circostanziato e messo in evidenza le condizioni ambientali nelle quali ha svolto il proprio lavoro allegando sufficienti e pertinenti elementi di fatto in grado di rendere non implausibile, in punto di principio di prova, il collegamento eziologico tra infermità e servizio prestato.

Dal canto suo, il Comitato si è limitato a rendere una motivazione tautologica, non supportata da una coerente e congruente documentazione istruttoria, sulla quale si è successivamente appiattita l’amministrazione; ciò ancor più ove preso in esame il provvedimento medicolegale di Marispedal di Taranto del 2009 che aveva giudicato il ricorrente idoneo incondizionatamente alla ripresa del servizio.

Quanto alla documentazione matricolare esibita in giudizio, da essa si evince che le patologie contratte dal ricorrente sono insorte tutte in costanza di rapporto ed in occasione del servizio prestato a bordo.

In definitiva, il ricorso è fondato e va, nei sensi di cui sopra, accolto.

Sono fatte salve le successive determinazioni dell’amministrazione.

Le spese di entrambi i giudizi (cautelare e merito) del ricorso sono liquidate in dispositivo e restano a carico del Ministero della Difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese processuali che si liquidano, per entrambe le fasi di giudizio, in complessivi Euro 2.500,00.

Spese irripetibili nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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