T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 29-11-2011, n. 9358

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il proposto ricorso l’odierna ricorrente impugna il provvedimento in data 14 giugno 2011 con cui la sottocommissione per la visita medica di primo accertamento del concorso per titolo ed esami per l’ammissione di n. 400 allievi marescialli all’83° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza. per l’anno accademico 2011- 2012, l’ha esclusa in ragione del mancato raggiungimento della statura minima prevista dal bando di concorso.

Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni affermando la infondatezza del proposto ricorso.

Il bando richiede il possesso, tra gli altri requisiti fisici minimi, della statura non inferiore – per le donne – a m. 1,61. Requisito che la citata sottocommissione ha riscontrato non essere posseduto dall’odierna ricorrente. Con ordinanza n 7335 del 2011 questo Tribunale ha disposto che l’Ospedale militare del Celio provvedesse ad effettuare una verificazione in ordine alla questione dell’altezza minima non raggiunta dalla ricorrente.

Il giorno 7 ottobre 2011 la Commissione incaricata ha accertato che la ricorrente ha un’altezza di centimetri 160,1 e che pertanto non raggiunge i valori di altezza minimi previsti dal bando di concorso. Non ha formulato al riguardo osservazioni di sorta il medico di parte.

Il definitivo acclaramento (in sede di rinnovata visita medica) del mancato possesso del richiesto requisito fisico minimo consente al Collegio di ritenere infondate le censure di cui al ricorso in esame, dovendosi valutare quale legittimo l’operato della resistente Amministrazione.

In conclusione, il ricorso va respinto siccome infondato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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