Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-04-2012, n. 6209 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello dell’Aquila, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di B.M.A., proposta nei confronti dell’ENAC di cui era dipendente con inquadramento in area B -posizione economica B3- avente ad oggetto la condanna di detto Ente al pagamento di differenze retributive relative all’espletamento di mansioni concernenti il superiore inquadramento nell’area C, posizione economica C2.

La Corte del merito, premesso che secondo il CCNL alla posizione economica rivendicata appartengono "i lavoratori che dirigono e coordinano unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata ai dirigenti, garantendo lo svolgimento di attività di competenza, ovvero che svolgono attività ispettive, di valutazione, di controllo, di programmazione o revisione", poneva a fondamento del decisum il rilievo secondo il quale dall’espletata istruttoria non risultava che la B. avesse mai diretto o coordinato i colleghi ovvero avesse espletato le altre attività indicate o avesse svolto la propria attività con autonomia e responsabilità diversa da quella propria della sua qualifica di operatore.

Nè, comunque, aggiungeva la Corte territoriale, erano emerse carenze di organico e atti formali di assegnazione a mansioni superiori richiesti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, per lo svolgimento di superiori mansioni.

Avverso questa sentenza la B. ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura articolata sotto vari profili.

Resiste con controricorso l’Ente intimato.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo la B. deduce violazione e falsa applicazione del CCNL ed omessa insufficiente contraddittoria motivazione.

Denuncia la ricorrente, innanzitutto, la non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e tanto in relazione a tutti i motivi di gravame che precisa "devono intendersi per integralmente trascritti e riproposti col presente ricorso".

Assume, poi, la B. che la Corte del merito ha erroneamente interpretato l’art. 51 CCNL non ritenendo ivi prevista la figura di capo addetto al traffico aereo, mentre nella posizione economica C1 è prevista la figura professionale di addetto al traffico aereo.

Nè, assume la ricorrente, è prevista per la posizione economica C2 una precipua attribuzione di particolari e diverse mansioni rappresentando questa posizione una mera progressione orizzontale sotto il profilo economico del livello C1.

Critica, infine, la ricorrente la valutazione operata dalla Corte del merito della prova testimoniale e dei documenti relativamente all’espletamento delle assunte superiori mansioni.

Le denuncie non sono condivisibili.

Quanto alla dedotta non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in relazione a tutti 1 motivi di gravame osserva la Corte che osta all’accoglimento della censura la circostanza che la ricorrente, pur denunciando l’omessa pronuncia su tutti i motivi di appello, trascura del tutto di riportare nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, il contenuto di siffatti motivi.

E’ massima consolidata alla giurisprudenza di questa Corte, infatti, che affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass. S.U. 28 luglio 2005, n. 15781).

Non coglie, poi, nel segno l’assunto della ricorrente secondo il quale la Corte del merito, erroneamente interpretando l’art. 51 del CCNL del settore, avrebbe ritenuto non prevista la figura del capo addetto al traffico aereo.

E’ la stessa ricorrente, per vero, a smentire siffatto assunto considerato che nel ricorso sì da atto che il CCNL prevede la figura dell’addetto al traffico aereo, ma non del capo addetto al traffico aereo.

Nè, comunque, può trovare ingresso in questa sede la critica di erronea valutazione della prova testimoniale e dei documenti che ha condotto la Corte territoriale a ritenere non provato l’espletamento delle allegate attività corrispondenti alle superiori mansioni, avendo la ricorrente omesso del tutto di trascrivere nel ricorso, in violazione del richiamato principio di autosufficienza, le dichiarazioni dei testi ed il contenuto dei documenti su cui fonda la censura in esame.

Questa Corte ha più volte affermato, difatti, che nel caso in cui, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’incongruità o l’illogicità della sentenza impugnata per l’asserita mancata o erronea valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti, di delibare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti (per tutte Cass. 19 maggio 2006 n. 11886).

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, in conclusione, va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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