Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 27-10-2011, n. 38858

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Udine, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità di P.D. in ordine ai reati di cui all’art. 589 c.p. e art. 191 C.d.S.. In appello, a seguito della rinunzia a tutti i motivi d impugnazione tranne quello afferente alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, la Corte territoriale ha accolto la richiesta di sostituzione della sanzione ed ha per il resto dichiarato inammissibile il gravame.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, lamentando la laconicità della motivazione della pronunzia d’appello; ed a tal fine evidenzia che non sono state elevate contravvenzioni; che non sono state rilevate tracce di frenata; che non è provato in quale direzione il pedone investito abbia attraversato la strada Si deduce altresì l’eccessività della pena.

3. Il ricorso è inammissibilità per carenza d’interesse e, comunque, per la palese infondatezza delle censure. La pronunzia impugnata ha dato atto che l’imputato ha rinunziato ai motivi d’impugnazione diversi da quello sulla sostituzione della pena detentiva; ha quindi dichiarato inammissibile l’impugnazione per ciò che attiene ai motivi oggetto di rinunzia; al contempo, con motivazione succinta ma esaustiva, ha rilevato che il giudice di merito ha proposto esauriente e condivisa motivazione in ordine alla responsabilità ed ha escluso l’attendibilità delle tesi difensive.

Tale valutazione si coniuga con la precedente esposizione dei tratti più importanti della prima sentenza. In tale situazione va rilevata l’assenza di interesse ad una motivazione più dettagliata in ordine a questioni sulle quali si è esplicitamente rinunziato ad eccepire alcunchè.

E d’altra parte, come si è detto, la motivazione stessa appare commisurata all’oggetto finale dell’impugnazione ed è da ritenersi, quindi, comunque esauriente.

Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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