Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-04-2012, n. 6207 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.B., dipendente dell’Istituto Nazionale di Statistica, inquadrato nel 7^ livello come "operatore di amministrazione" ha convenuto in giudizio l’ente datore di lavoro chiedendo l’accertamento del proprio diritto alla retribuzione corrispondente al superiore livello 6^ come "collaboratore di amministrazione", e la condanna dell’ente convenuto al pagamento delle relative differenze.

La domanda è stata respinta dal Tribunale adito con decisione che la Corte di Napoli ha riformato con la sentenza oggi impugnata, riconoscendo il diritto del F. a percepire la retribuzione propria del 6^ livello, profilo di "collaboratore di amministrazione", a decorrere del 26 febbraio 2000, e condannando l’amministrazione al pagamento delle relative differenze.

Secondo il giudice dell’appello, per questo periodo di servizio risultava provato lo svolgimento di tutte le mansioni dedotte nel ricorso introduttivo, corrispondenti a quelle proprie del profilo del "collaboratore di amministrazione" inquadrato nel 6^ livello.

Avverso questa decisione l’INPS propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. F.B. ha presentato atto di costituzione depositando procura speciale.

Motivi della decisione

Con il primo motivo l’ente ricorrente denuncia, in base al disposto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, vizi di violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi nazionali di lavoro, con riferimento all’allegato 1 al D.P.R. n. 171 del 1991 di recepimento delle norme risultanti dalla disciplina dell’accordo per il triennio 1988/1989 relativo al personale delle istituzioni ed enti di ricerca.

La difesa dell’ISTAT richiama la declaratoria del profilo di operatore di amministrazione, articolato in più livelli, e rileva che mentre il tipo di mansioni svolte "individua l’appartenenza al profilo di collaboratore di amministrazione", l’appartenenza al settimo, sesto o quinto livello dipende dalla maggiore o minore capacità professionale; sicchè non era sufficiente verificare quali fossero le mansioni concretamente svolte, essendo indispensabile accertare anche il livello di capacità con il quale dette mansioni venivano espletate.

Chiede quindi a questa Corte se, "al fine di verificare l’appartenenza al 7^ o 6^ livello del profilo professionale di Operatore di Amministrazione" sia necessario, secondo quanto previsto da detta disciplina, "l’accertamento in concreto non solo delle mansioni svolte, ma anche della maggiore o minore capacità professionale": accertamento che non è stato compiuto con la sentenza impugnata, che afferma solo la corrispondenza delle mansioni svolte al profilo rivendicato, rivelando così un’erronea comprensione del contenuto della regolamentazione richiamata.

Con il secondo motivo si denuncia un vizio di motivazione, sostenendosi che la Corte di Appello non ha dato conto delle ragioni per le quali, in presenza di mansioni appartenenti al profilo professionale di operatore di amministrazione, si dovesse riconoscere al dipendente il livello 6^ anzichè il livello 7^ già rivestito.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro correlazione, non meritano accoglimento. In primo luogo, non viene efficacemente censurato l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, sulla base di una ricognizione del sistema di inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale applicabile, in ordine alla corrispondenza delle mansioni di fatto svolte a quelle proprie del profilo di "collaboratore di amministrazione" (e non appartenenti alla figura dell’"operatore di amministrazione", alla quale si fa riferimento nel ricorso).

Data questa premessa, non ha alcun fondamento la doglianza di parte ricorrente secondo cui la sentenza impugnata avrebbe dovuto esaminare, nell’ambito del suddetto sistema, la graduazione in diversi livelli di inquadramento della figura di "operatore di amministrazione".

Il ricorso deve essere quindi respinto. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *