Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-04-2012, n. 6206 Condotta antisindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli con sentenza in data 14/22.7.2009 confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato come antisindacale il rifiuto da parte della società Sistemi Sospensioni spa di operare le trattenute dei contributi sindacali a favore dello S.L.A.I. Cobas.

Osservava in sintesi la corte territoriale che l’istruttoria svolta confermava il carattere nazionale dell’organizzazione sindacale ricorrente, apparendo a tal fine determinante la diffusione del sindacale, anche monocategoriale, su gran parte del territorio nazionale e lo svolgimento in tale ambito di effettiva attività sindacale, per come doveva ritenersi nel caso, in considerazione della presenza del sindacato in numerose realtà territoriali e della quantità e natura delle iniziative poste in essere (sottoscrizione di contratti aziendali, iniziative giudiziarie a tutela di propri iscritti, promozione di iniziative referendarie), che rinvenivano, peraltro, il loro momento di sintesi nella segreteria di coordinamento nazionale, prevista dallo statuto.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Sistemi Sospensioni spa con cinque motivi.

Resiste con controricorso lo S.L.A.I. Cobas.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la società ricorrente lamenta violazione della L. n. 300 del 1970, art. 28 e dell’art. 39 Cost. rilevando che la verifica del requisito della nazionalità del sindacato doveva essere effettuata in modo rigoroso, tenendo conto dell’attività in concreto svolta sull’intero territorio nazionale, laddove, nel caso, si era, invece, dato rilievo al mero dato formale dello statuto dell’associazione, che di per sè è rappresentativo solo di un prefigurato obiettivo o, in altri termini, di una "autoqualificazione" della associazione sindacale.

Con il secondo motivo la ricorrente, prospettando la violazione delle stesse disposizioni di legge, censura l’impugnata sentenza per aver ammesso la legittimazione ad agire da parte dello S.L.A.I. Cobas, pur trattandosi di organizzazione sindacale intercategoriale, del tutto priva di qualsivoglia politica sindacale unitaria e caratterizzata, per espressa previsione statutaria, dalla piena autonomia dei singoli Cobas e, pertanto, incapace di esprimere una effettiva sintesi dei molteplici interessi rappresentati a livello nazionale.

Con il terzo ed il quarto motivo, entrambi svolti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente osserva che la corte territoriale non aveva verificato, con adeguata motivazione, la sussistenza, nel caso, di indici idonei a dar conto del rilievo nazionale dell’attività svolta dall’organizzazione sindacale e la sua effettività; attività che, in realtà, risultava concentrata in poche aree geografiche e si esauriva nella stipulazione di un numero assai ristretto di contratti aziendali, risultando sprovvista di un momento di sintesi a livello nazionale.

Con l’ultimo motivo, infine, la ricorrente, prospettando violazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1260 c.c.), si duole che la corte territoriale non avesse verificato l’incompatibilità fra lo schema legale della cessione del credito e l’attuale regolamentazione della materia delle trattenute sindacali, per come risultante dall’abrogazione dell’art. 26, comma 2 dello Statuto ad opera del referendum del 1995. 2. I primi quattro motivi, in ragione della loro connessione ed interdipendenza sul piano logico e giuridico, vanno trattati congiuntamente e devono ritenersi infondati. Premesso che l’accertamento di fatto relativo al requisito di rappresentatività necessario per l’accesso alla tutela prevista dall’art. 28 dello Statuto costituisce indagine demandata al giudice di merito e , pertanto, è incensurabile, in sede di legittimità, ove assistita da sufficiente motivazione (v. ad es. Cass. n. 15262/2002), osserva il Collegio come questa Suprema Corte abbia, in proposito, reiteratamente affermato la legittimazione di organismi locali di sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, nè intercategoriali o aderenti a confederazioni, ritenendo quale requisito a tal fine determinante la diffusione del sindacato (anche monocategoriale) sul territorio nazionale, da intendersi, tuttavia, nel senso che basta lo svolgimento di effettiva azione sindacale, non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale (v. ad es., anche per ampi riferimenti alla precedente giurisprudenza Cass. n. 13240/2009).

Aderendo a tale orientamento (che si riporta a SU. n. 28269/2005), si è, quindi, ribadito che, in presenza della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, riscontrabile attraverso un riferimento al requisito della "nazionalità", a carattere contenutistico, e non meramente formale, non solo deve riconoscersi la legittimazione anche delle associazioni sindacali intercategoriali (v. con riferimento allo S.L.A.I. Cobas, Cass. n. 29527/2008; e con riferimento al S.In. Cobas, Cass. n. 13240/2009) ma, al tempo stesso, deve escludersi che la stipulazione di un contratto collettivo nazionale possa costituire, nonostante l’indubbia rilevanza sintomatica della rappresentatività richiesta dall’art. 28 St., l’unico elemento a tal fine significativo, ovvero (ed è lo stesso) che lo svolgimento di effettiva attività sindacale possa essere ravvisato solo nella stipulazione di un contratto collettivo esteso all’intero ambito nazionale.

Trattandosi di affermazione che, come ha già avvertito questa Suprema Corte, si pone in contrasto, nella sua assolutezza, con i principi già indicati, che si incentrano sulla effettività dello svolgimento dell’attività sindacale e sulla sua diffusione su gran parte del territorio nazionale.

Chiarito, pertanto, che la ragione giustificatrice della limitazione della legittimazione ex art. 28 Statuto deve essere sostanziale (legata, cioè, alla attività del sindacato e agli interessi collettivi tutelati) e non già solo formale (discendente dalla mera dislocazione del sindacato sul territorio) e che, anzi, è soprattutto la ragione sostanziale della differenziazione tra organizzazioni sindacali che rende la stessa compatibile con il principio di eguaglianza ( art. 3 Cost.) e con quello della libertà di azione sindacale ( art. 39 Cost.) (v. Cass. n. 212/2008, richiamando sul punto Cass. n. 6429/2006), sono state ritenute non coerenti con tale orientamento le pronunce di merito che, per ritenere la sussistenza di tale requisito, avevano dato rilievo solo alla circostanza che il carattere nazionale del sindacato fosse affermato nello statuto del sindacato medesimo (Cass. n. 5209/2010), ovvero che si erano basate esclusivamente sul dato di fatto attinente alla mera dimensione territoriale dell’organizzazione sindacale, arrestandosi ad un mero "rilievo topografico" , rappresentativo solo di "un prefigurato obiettivo o di un’autoqualificazione del sindacato" (così Cass. n. 1307/2006; v. anche Cass. n. 6429/2006).

3.La sentenza impugnata, facendo corretta applicazione dei criteri interpretativi indicati, ha operato una adeguata e motivata selezione degli indici rilevanti ai fini della verifica della rappresentatività richiesta per l’accesso alla tutela prevista dalla norma statutaria, pervenendo a risultati in questa sede incensurabili.

In particolare i giudici di appello, lungi dal prendere in considerazione, in una prospettiva puramente formale, la sola articolazione statutaria del sindacato, hanno approfondito i contenuti dell’attività sindacale in concreto riferibili alla associazione ed hanno dato, a tal fine, rilievo alla contrattazione collettiva svolta (in realtà aziendali e territoriali non poco significative), ma anche alla diffusa attività di tutela dei propri associati testimoniata dai provvedimenti giudiziari adottati su iniziativa dello SLAI Cobas, nonchè alle iniziative di politica sindacale intraprese, a livello nazionale, su molteplici tematiche, ritenendo, in definitiva, che tali elementi dessero prova di una attività del sindacato effettiva, presente in tutti i maggiori distretti produttivi del paese e anche differenziata su differenti livelli.

Questa valutazione di merito, che pone correttamente in relazione il dato organizzativo e quello effettuale, in quanto motivata in termini sufficienti e non contraddittori, non è censurabile in sede di legittimità. 4. Infondato è anche l’ultimo motivo.

Basta, al riguardo, osservare che la sentenza impugnata ha dato atto (senza alcuna documentata smentita in seno al presente ricorso) che il giudice di primo grado aveva accertato che "non risultano nè dedotti, nè provati oneri aggiuntivi e (che) sul punto non vi è stata specifica impugnazione" e, per il resto, che la corte partenopea ha fatto puntuale applicazione dell’insegnamento di questa Suprema Corte (v. SU n. 28269/2005 cit.) circa la compatibilità fra l’istituto della cessione del credito e l’obbligo del datore di lavoro di operare le trattenute finalizzate al pagamento dei contributi sindacali.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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