Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 27-10-2011, n. 38855

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Giudice di pace di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.C. in ordine al reato di cui all’art. 590 c.p. essendo l’illecito estinto per intervenuta remissione tacita della querela.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica lamentando che la volontà di rimettere la querela non può essere desunta da mere condotte omissive, come la mancata comparizione anche reiterata in udienza, trattandosi di comportamenti che non implicano la dimostrazione della volontà di rinunziare alla punizione dell’imputato.

3. Il ricorso è fondato. Il Giudice di pace ha emesso la pronunzia impugnata avendo desunto la volontà di rimettere la querela dalla mancata presentazione in udienza pur a seguito di citazione nella quale si rappresentava che, in caso di perdurante assenza, se ne sarebbe desunta la volontà di rimettere la richiesta di punizione.

La pronunzia deve essere censurata giacchè, come condivisibilmente enunciato dalle Sezioni unite di questa suprema corte, nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal P. M. D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2, (S. U. 30/10/2008, Rv. 241357).

La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio al Giudice di pace per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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