Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 23-04-2012, n. 6338

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

O.M.T. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Brescia, pubblicata il 2 febbraio 2010, che, accogliendo l’appello di Poste italiane spa, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la sua domanda nei confronti della società.

La controversia ha per oggetto una serie di contratti di lavoro a termine stipulati dalla O. con la Metis spa in relazione a due contratti di somministrazione intercorsi tra quest’ultima società (somministratrice) e Poste italiane spa (utilizzatrice).

La Corte ha ritenuto infondata la domanda "essendo risultate reali e oggettivamente temporanee le esigenze organizzative che avevano dato luogo ai due contratti di somministrazione di Poste italiane spa con la Metis spa, nell’ambito dei quali, con quattro distinti contratti, la ricorrente ha prestato la sua opera di smistamento presso il CMP di Brescia".

La Corte dopo aver ricostruito la vicenda riorganizzativa che ha portato Poste italiane a stipulare i due contratti di somministrazione, nell’ambito dei quali si innestano i contratti di lavoro con la ricorrente, spiega le ragioni per le quali ritiene che sia stato assolto il requisito della temporaneità e specificità delle esigenze aziendali che ne costituiscono il presupposto e la ragione.

La ricorrente articola tre motivi di ricorso. La società intimata si di è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Con il primo motivo si denunzia violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e 21 dell’art. 1362 c.c. e segg., dell’accordo regionale 25 ottobre 2005, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo.

La tesi è che in entrambi i contratti di somministrazione non sarebbe stato rispettato il requisito della specificità e temporaneità dell’esigenza, in quanto le causali non contengono indicazioni sufficientemente dettagliate tali da rendere possibile la conoscenza dell’effettiva portata delle stesse.

Con il secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 112, 114 e 416 c.p.c. per aver la sentenza basato la motivazione su circostanze che non erano state allegate dalla convenuta nella propria memoria, relative al mancato rispetto dei tempi indicati dall’accordo sindacale per ultimare la procedura di mobilità e tenendo conto di dichiarazioni testimoniali di cui la Corte non avrebbe dovuto tener conto perchè non oggetto di capitoli di prova.

Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 115, 244 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in quanto la sentenza avrebbe violato la legge ritenendo rilevanti i capitoli di prova offerti dalla società volti a dimostrare che parte delle lavorazioni dei CPO di (OMISSIS) erano state trasferite al CMP di (OMISSIS), mentre avrebbe dovuto essere provato che l’organico di (OMISSIS) era numericamente insufficiente a far fronte all’incremento della corrispondenza da smistare, tenuto conto peraltro del fatto che l’introduzione di nuovi macchinar non può non aver ridotto l’apporto umano nel ciclo produttivo.

Sempre nell’ambito di tale motivo, infine, si sostiene che con riferimento al 2 e 3 contratto di lavoro, deve essere censurata l’affermazione della Corte per la quale sarebbe provato che la O. fu assunta per sostituire altri lavoratori somministrati durante il loro periodo di ferie. Questo perchè non sarebbe vero che la circostanza non era stata contestata, in quanto essa ricorrente aveva sul punto operato una specifica contestazione (che però si omette di riportare) e perchè la Corte avrebbe sul punto mal interpretato le dichiarazioni della teste M..

Il ricorso è inammissibile perchè le censure riguardano tutte valutazioni della Corte d’appello su questioni prettamente di merito:

la valutazione della specificità e temporaneità delle esigenze poste a base della scelta di ricorrere al lavoro somministrato; la valutazione della rilevanza dei capitoli di prova; la valutazione della prova testimoniale effettuata; la valutazione delle conseguenze del trasferimento di alcune lavorazioni e dell’introduzione di nuovi macchinari sulle esigenze occupazionali dell’azienda; la idoneità della prova a dimostrare che la ricorrente fu assunta, con il secondo ed il terzo contratto, per sostituire altri lavoratori somministrati a loro volta in ferie; la valutazione della specificità della relativa contestazione da parte della ricorrente; la valutazione, sempre in tale ambito, della deposizione del teste M..

Appare evidente che tutte queste censure, a fronte di una sentenza che ha motivato le sue ragioni in modo puntuale, completo e coerente, concernono il merito della decisione e sono, pertanto, estranee al giudizio di legittimità.

Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile. Le spese, per legge, devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 30,00 Euro, nonchè 3.000,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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