Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-09-2011) 27-10-2011, n. 38920

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso il provvedimento indicato in epigrafe ricorre la difesa del M., lamentando il vizio di illogicità e carenza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza perchè il Tribunale non avrebbe fornito risposta alle censure mosse dalla difesa ed avrebbe recepito in modo acritico la motivazione del GIP. Deduce il ricorrente che il Tribunale del riesame,in merito alla imputazione di usura da rilievo alla fotocopia dell’assegno prodotta dalla persona offesa e non da uguale spazio alle argomentazioni della difesa che aveva sottolineato che l’originale dell’assegno non era stato trovato.

Non ha riconosciuto valenza probatoria nè alle affermazioni del M., recepite dalla Polizia operante, nè i messaggi telefonici inviati alle vittime. La valenza degli indizi è stata ricostruita in termini apodittici e si riduce ad una ripetizione degli elementi già indicati dal GIP. Il ricorrente deduce il vizio di motivazione, anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari: lamenta che non sono stati indicati con precisione gli elementi dai quali trarre la prognosi di recidivanza. L’unico precedente, infatti, è risalente nel tempo e poco sintomatico di pericolosità: non sono stati,perciò, individuati perciò elementi che in prospettiva possano far temere episodi di reiterazione dei reati.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 I motivi di ricorso sono assolutamente generici perchè privi di qualsiasi riferimento a specifici elementi probatori e di qualsiasi correlazione con l’articolata, esaustiva e congrua motivazione con la quale il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di usura ed estorsione.

2.2 In particolare il Tribunale, con una motivazione che non merita censure, ha posto a base dei sufficienti indizi di colpevolezza le dichiarazioni della vittima, che ha in modo credibile ricostruito il rapporto di finanziamento che la lega all’indagato dal quale aveva ricevuto un prestito di Euro 6500,00, con il patto di restituirne 8000,00 nel volgere di due mesi; ma, nel frattempo, aveva dovuto restituire a solo titolo di interessi 700,00 Euro mensili per un totale di 9800,00, circostanza quest’ultima riscontrata dalla esclamazione proferita dal M. e percepita dagli operanti appostati per monitorare l’incontro, il momento in cui riceveva le banconote segnate dal D.M., e relativa al fatto che si trattava sempre e solo di interessi.

2.3 In motivazione, inoltre, si da anche atto che gli appunti sequestrati dimostrano un’attività di usura abituale e radicata che può essere interdetta solo dalla misura della custodia in carcere e che il comportamento particolarmente insistente e minaccioso dimostra la pericolosità della persona. Il ricorso,pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; inoltre, poichè dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchè provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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