T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 29-11-2011, n. 9363

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Viene impugnata sia la graduatoria permanente provvisoria per le assunzioni a tempo determinato ed a tempo determinato nella scuola elementare (pubblicata dal Centro dei Servizi Amministrativi per la Provincia di Pesaro dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche in data 2 luglio 2002) nella parte in cui alla ricorrente non è stata attribuita la "riserva" in qualità di "invalida civile" sia l’elenco dei riservisti relativi a detta graduatoria nei quali la ricorrente non è inclusa vengono altresì impugnate le disposizioni a carattere generale alla ricorrente non note, ai sensi delle quali non è stata attribuita la riserva alla stessa istante.

Riferisce quest’ultima che, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato per l’insegnamento nella scuola elementare nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti presentava domanda al Provveditore agli Studi di Pesaro (ora CSA di Pesaro) per essere inserita nella graduatoria permanente ex L. n. 124/99 e allegava la documentazione comprovante il diritto alla "riserva" in qualità di invalida civile; che è stata perciò inclusa in detta graduatoria con il diritto alla "riserva" e per effetto di tale riserva otteneva la nomina a tempo determinato alla quale rinunciava perché già dipendente rivestente qualifica diversa; che invece nella graduatoria successivamente pubblicata ai fini dell’aggiornamento previsto dall’art. 1, comma 2 della L. n. 124/99, non le è stata attribuita detta riserva, come dall’elenco dei riservisti in cui non è stata inclusa.

Deduce a motivi di ricorso:

I) violazione degli artt. 3, 7, 8, 10, 11 L. 7/8/1990 n. 241 con riferimento agli artt. 24 e 97 Cost. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione essendo stati violati gli obblighi dalla stessa legge sanciti della motivazione e della partecipazione "dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti", non avendo l’Amministrazione comunicato all’interessata né il responsabile del procedimento né l’avvio del procedimento stesso (non consentendo alcuna forma di partecipazione al procedimento) né adottato un provvedimento adeguatamente motivato.

II) violazione della L. 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (a modifica della disciplina previgente dettata dalla L. 482 del 1968) ed in particolare (art. 3) le c.d. assunzioni obbligatorie e che prevede che i datori di lavoro sia pubblici che privati "sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1" in percentuale variabile a seconda del numero dei dipendenti e che (art. 16) per i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici esime dalla condizione che gli stessi versino in stato di disoccupazione mentre la riserva non le sarebbe stata attribuita a causa della mancata presentazione del certificato di disoccupazione.

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti dell’Amministrazione Scolastica (Ministero, C.S.A. di Pesaro e Ufficio Scolastico Regionale delle Marche) costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato.

In memoria successiva all’atto di ricorso ricorrente ribadisce la fondatezza della sua pretesa e insiste per l’accoglimento del ricorso.

Alla udienza del 5 luglio 2011 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

Nel ricorso viene impugnata sia la graduatoria permanente (in epigrafe indicata) per le assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato nella scuola elementare nella parte in cui non è stata attribuita alla ricorrente la "riserva" in qualità di invalida civile, sia l’elenco dei riservisti relativi a detta graduatoria nei quali la ricorrente non è inclusa.

Il ricorso sulla base del recente orientamento giurisprudenziale (Cassazione e Consiglio di Stato) è da ritenersi inammissibile per difetto del giudice amministrativo.

La recente decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 4 luglio 2011 ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente "in subiecta materia" (anche alla luce dei dubbi evidenziati al riguardo dal giudice costituzionale con decisione 9 febbraio 2011 n. 41) e, uniformandosi all’orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione Sezioni Unite Civili n. 22805 del 12/10/2010, ha avuto modo di ribadire in via definitiva che:

"la questione sottoposta… va decisa confermando la tesi della giurisdizione del giudice ordinario, per le ragioni… fondate sulla base della situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall’Amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto: si verte in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti e deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale…".

"Infatti, da un lato, si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico…; dall’altro lato, non è configurabile la procedura concorsuale diretta alla assunzione in un impiego pubblico, per la quale sola vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo…".

Dal richiamato orientamento giurisprudenziale emerge chiaramente che le graduatorie finalizzate a fini assuntivi (nel caso di specie la graduatoria permanente ex L. n. 124/99 per le assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato nella scuola elementare) non assumono veste e qualificazione "… di atti di diritto pubblico espressione di poteri autoritativi….. ma di atti… che non possono che ritenersi ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato… di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità ex legge degli atti di gestione della graduatoria per l’eventuale assunzione".

Nel caso di specie la pretesa della ricorrente si riferisce infatti alla inclusione nella riserva in qualità di invalida civile che la stessa reclama per far valere il suo diritto alla assunzione anche indipendentemente dall’attuale stato di disoccupazione, non più necessario secondo quanto desume la stessa istante sulla base delle disposizioni legislative, in tal senso mutate, da lei citate.

Non vi sono dubbi, quindi, sulla insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo che va perciò declinata in favore del giudice ordinario.

Alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione, tenuto conto del disposto di cui all’art. 11 secondo comma del c.p.a. ex D.Lgs. 2/7/2010 n. 104 che "fa salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è proposto innanzi al giudice indicato… entro il termine perentorio di tre mesi da passaggio in giudicato della presente sentenza.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo il ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con conservazione degli effetti sostanziali e processuali, secondo le modalità di cui in parte motiva ex art. 11 secondo comma del c.p.a. D.Lgs. 2/7/2010 n. 104.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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