Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-04-2012, n. 6488 Difformità e vizi dell’opera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con atto regolarmente notificato A.A. conveniva in giudizio dinnanzi all’allora Pretore di Palermo I.A., deducendo di avere a lui commissionata la costruzione di un immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS), non eseguita a regola d’arte per la presenza di svariati difetti ed inconvenienti, di talchè chiedeva la condanna del medesimo al risarcimento dei danni conseguenti alle inadempienze contrattuali denunciate. Si costituiva in giudizio I.A. contestando la domanda avversaria deducendo di avere eseguito i lavori a regola d’arte e nel merito di averli subappaltati a tale C.F. di cui chiedeva ed otteneva la chiamata in causa; domandava in riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento della somma di L. 10.000.000 per lavori extracontratto.

Istruita la causa mediante prova per testi e CTU, il Tribunale di Palermo, con sentenza depos. in data 25.1.05, condannava lo I., quale inadempiente contrattuale, a pagare all’attore la somma di Euro 5.486,32, con interessi e rivalutazione, rigettando la domanda riconvenzionale da costui formulata.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’ A. lamentando l’errata quantificazione del danno da parte del CTU, da liquidarsi invece nella maggior somma stabilita dal CT di parte. Si costituiva I. A. insistendo per il rigetto dell’appello principale; proponeva a sua volta impugnazione incidentale, contestando l’esistenza dei difetti dell’opera.

L’adita Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1665/2009 depositata in data 27.10.2009, in parziale riforma della decisione del tribunale, accoglieva in parte l’appello incidentale, riducendo ad Euro 3.287,77 la somma al cui pagamento era stato condannato l’appaltatore; condannava l’ A. al 50% delle spese processuali del grado, compensando tra le parti la restante metà. Riteneva la corte territoriale che l’appaltatore non era responsabile delle incrinature riscontrate sulle pareti del fabbricato, con la conseguente decurtazione degli importi stabiliti per l’eliminazione di siffatti inconvenienti; mentre non avevano fondamento le doglianze di cui all’appello principale, quali la scarsa funzionalità del sistema di smistamento delle acque nere che non poteva ascriversi a responsabilità dell’appaltatore; infine riteneva congrua la valutazione dei danni suggerita dal CTU. Avverso la predetta sentenza l’ A. ricorre per cassazione sulla base di n. 3 censure; l’intimato non ha proposto difese.

Motivi della decisione

Con il 1 motivo del ricorso l’esponente denunzia la violazione degli artt. 343, 166 c.p.c.; la nullità della sentenza in relazione all’accoglimento dell’appello incidentale in quanto tardivamente proposto. Deduce che l’appello incidentale era stato formulato dall’appellato nella comparsa di risposta depositata il 23.6.06, oltre quindi il termine di giorni 20 di cui all’art. 166 c.p.c., tenuto conto che l’udienza di prima comparizione era stata fissata nell’atto di citazione per il giorno 10.7.06.

La doglianza non ha pregio in quanto l’appello incidentale è stato formulato nel rispetto del termine previsto dall’art. 343 c.p.c..

Al riguardo occorre tenere conto che dagli atti risulta che l’udienza di prima comparizione, inizialmente stabilita in citazione per il 10.7.2006 era stato differita d’ufficio ex art. 168 bis c.p.c., al 14.7.2006, con provvedimento reso in data 3.4.2006. Conseguentemente ai fini del calcolo del termine ex art. 343 c.p.c.. occorre fare riferimento all’udienza del 14.7.86 (prima udienza di comparizione) così spostata d’ufficio a mente dell’art. 168 bis c.p.c..

Passando all’esame del 2^ motivo con esso il ricorrente denuncia "l’omesso esame di un fatto controverso". Sostiene che i vizi riscontrati nel sistema di smaltimento della fossa biologica fossero ascrivibili ad una non corretta posa in opera del manufatto da parte dell’ appaltatore e che anche la fessurazione delle pareti fosse a lui ascrivibile in ordine poi alla non corretta quantificazione dei danni, a suo avviso occorreva fare riferimento alle critiche mosse al CTU dal proprio CTP. Secondo il Collegio l’indicata doglianza è priva di fondamento.

Invero i denunciati vizi di motivazione si risolvono in mere questioni di merito non rilevabili in sede di legittimità, stante la corretta motivazione della sentenza impugnata. Al riguardo si sottolinea che, secondo questa S.C. "il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se ne ragionamento dei giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 1014 del 19/01/2006).

Con il 3 motivo il ricorrente critica la parziale compensazione delle spese processuali operata dal giudice d’appello, che a suo avviso dovrebbero gravare per intero a carico della sola controparte per il principio della soccombenza.

Anche tale doglianza non ha pregio; relativamente al giudizio d’appello non v’è dubbio che l’odierno ricorrente sia soccombente essendo stata rigettata l’impugnazione (principale) da lui proposta ed accolto invece l’appello incidentale dell’appellato. Quanto alla compensazione delle spese, la stessa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

In definitiva ricorso dev’essere rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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