Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-09-2011) 27-10-2011, n. 38910

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.L. ricorre per cassazione, avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 13 gennaio 2011, con la quale, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di S.Maria Capua Vetere in data 26 gennaio 2010, è stato condannato in ordine al reato di rapina aggravata e altro.

Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 178 c.p.p., lett. c) in quanto l’avviso del decreto di citazione in appello, seguito di rinvio per omessa notifica, riporta una data diversa (13 novembre 2011) rispetto a quella in cui poi si è ritualmente celebrato il dibattimento (13 gennaio 2011).

Lamenta inoltre la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è fondato.

Dalla documentazione acquisita agli atti emerge che, a seguito del rinvio disposto dalla Corte d’appello all’udienza del 2 dicembre 2010, per omessa notifica del decreto di citazione all’imputato il processo è stato rinviato all’udienza del 13 gennaio 2011. Il decreto di citazione notificato al P. riporta però la data del 13 novembre 2011, come giorno di celebrazione dell’udienza.

La circostanza comporta l’integrazione di una nullità assoluta, determinando una incertezza sulla data di presentazione da parte dell’imputato, parificabile all’omessa citazione.

L’accoglimento di questo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo motivo.

Alla luce delle suesposte considerazioni l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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