T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-11-2011, n. 2974 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 2 ottobre 2009 il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 16 giugno 2009, notificatogli il 17 giugno successivo, con cui l’Aler di Milano ha respinto la richiesta di revisione del canone per l’anno 2008.

In ricorso ha dedotto il difetto di motivazione e l’eccesso di potere in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della sua impossibilità di produrre reddito a causa del suo stato di detenzione.

L’amministrazione si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso poiché notificato oltre il sessantesimo giorno e, nel merito, chiedendone la reiezione per infondatezza.

All’udienza pubblica del 16 novembre 2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è irricevibile.

Infatti, a fronte della notifica del provvedimento avvenuta il 17 giugno 2009, il ricorso è stato notificato il 2 ottobre 2009, ossia nel sessantunesimo giorno, escludendosi il periodo di sospensione feriale dei termini.

D’altra parte il Collegio non può mancare di rilevare come il ricorso sia anche infondato nel merito, atteso che, come rappresentato dall’amministrazione, il canone applicato al ricorrente, pari a Euro 20,00 mensili, sulla base della sola situazione reddituale della convivente M.M., è quello minimo esigibile dalle categorie in fascia di protezione di cui all’allegato C alla L.r. 4 dicembre 2009, n. 27.

Le spese, in considerazione della definizione in rito del giudizio, possono compensarsi.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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