Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-04-2012, n. 6484 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società EGS snc, con atto di citazione del 15 maggio 2006, proponeva appello, davanti alla Corte di Appello di Milano, avverso la sentenza n. 168 del 2006 con la quale il Tribunale di Lodi, in accoglimento: a) dell’opposizione della società Sipro sas., a decreto ingiuntivo per il pagamento di Euro 9.508,80 a saldo dell’effettivo assemblaggio e cablaggio di alimentatori elettrici denominati celle, componenti di dispositivi oggetto di appalto da Coet Costruzioni elettriche srl., che non è parte in causa, a Sipro sas., per consegna nel termine del 22 maggio 2001 e del 22 giugno 2001 ed a cascata da quest’ultimo per ordinativo del 3 aprile 2001 ad EGS (con destinatario finale la spa Ferrovie dello Sato, rispettivamente per cantieri nelle sue stazioni Lombarde di (OMISSIS) e di (OMISSIS)) e b) della domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto del 3 aprile 2001 per mancato adempimento in termine avanzata dalla società Sipro;

revocava il decreto ingiuntivo n. 60 del 2002, riguardante le frazionarie consegne addotte da EGS con fatture n. (OMISSIS) e condannava la stessa EGS alla restituzione di Euro 10.531, 67 già ricevute in conto corrispettivo, nonchè al risarcimento danni nella misura di Euro 48.581,68 quale maggior costo di acquisizione di quegli adempimenti dovuti procurare dalla committente presso altri fornitori a maggior costo.

Si costituiva la società Sipro sas., sostenendo l’infondatezza del gravame, del quale chiedeva il rigetto.

La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 3008 del 2009 accoglieva;

l’appello, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale svolta da Sipro sas. e condannava quest’ultima al pagamento delle spese processuali. A sostegno di questa decisione la Corte milanese osservava: a) che era pacifico che il controverso rapporto tra Sipro ed EGS non fosse stato formalizzato con determinazione di termini di consegna, e tanto meno quali vantati genericamente da Sipro come essenziali in funzione di quelli del 22 maggio e del 22 giugno contratti dall’appaltatrice (SiPro) con Coet;

sia che Egs aveva già ricevuto la somma di Euro 10.531,67 per il frazionato adempimento mediante consegna di alcune celle senza contestazioni di sorta, b) La non essenzialità del termine di consegnava emergeva: 1) dal fatto che l’attività di assemblaggio e di cablaggio con il materiale in lavorazione fosse proseguita, anche dopo che la SiPro abbia comunicato verbalmente le date di consegna cui era impegnata la EGS con Coet, tanto è vero che erano state prodotte altre celle, quelle con ulteriore importo di Euro 9.508,80, poi azionato mediante decreto ingiuntivo, la spettanza del cui corrispettivo non incontrava apprezzabili e tanto meno fondate eccezioni.

2) che in caso di sub appalto il carattere eventualmente derivativo non implicava che patti e condizioni dell’appalto si riverberassero nello stesso, il quale, invece, conservava la propria autonomia.

D’altra parte, il connotato approssimativo di un eventuale termine de relato è inconciliabile con il carattere essenziale di cui all’art. 1457 c.c.. Sicchè i motivi di appello andavano accolti, considerata l’errata interpretazione giuridica in ordine ai fatti di causa alla luce delle risultanze istruttorie ed l’assoluta mancanza del nesso di causalità a fondamento della richiesta di risarcimento.

La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano è stata chiesta dalla società Sipro sas. con ricorso affidato a due motivi. La società EGS snc con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo di ricorso la società SiPro sas. Lamenta la violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Secondo la ricorrente la Corte milanese avrebbe errato nel non aver dichiarato la risoluzione del contratto sul semplice presupposto che non sussisteva un termine essenziale per l’adempimento delle rispettive obbligazioni contrattuali, perchè avrebbe omesso una valutazione comparativa della condotta delle parti al fine di stabilire se sussistesse inadempimento colpevole tale da giustificare la risoluzione del contratto. In particolare, specifica la ricorrente, ammesso pure che gli accordi tra le parti non consentissero l’affermazione della sussistenza di un termine essenziale, tuttavia, l’EGS non poteva procrastinare sine die, l’adempimento della sua obbligazione contrattuale. La mancanza di un termine di tale natura non poteva autorizzare;

le parti ad adempiere ad libitum: "sussisteva, dunque, pur sempre un limite entro il quale la prestazione di EGS non avrebbe avuto più interesse per SiPro, ovvero sarebbe stata resa in tempi tali da configurare un ritardo tale da giustificare la risoluzione, configurando il ritardato inadempimento di non scarsa importanza per l’altra parte ( artt. 1453 e 1455 c.c.)". 1.1.- La censura è inammissibile perchè la questione sollevata con il ricorso, relativa all’assunto della non scarsa importanza dell’inadempimento rispetto alla mancanza di interesse della SiPRO per la prestazione oltre un certo termine, non essendo stata, in alcun modo, trattata nella decisione impugnata, ha carattere di novità. A ben vedere, la Sipro, nei giudizi di merito, ha fondato la sua difesa esclusivamente sulla pretesa di un termine essenziale non rispettato dalla società EGS, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 1457 c.c., mentre con la censura in esame la ricorrente lamenta l’asserita violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. in tema di risoluzione per inadempimento.

1.1.a).- Va qui osservato che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, e, in particolare, non possono riguardare neanche nuove questioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. D’altra parte, qualora la questione sia stata già proposta, sia in primo grado che in appello, ed il giudice di merito non si sia pronunciato su di essa, essa può essere fatta valere non sotto il profilo della violazione di legge, ma solo come violazione dell’art. 112 c.p.c., cioè, sotto il profilo della omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 1458 c.c.. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Avrebbe errato la Corte di Appello di Milano, secondo la ricorrente, nel non aver riconosciuto gli effetti retroattivi della risoluzione perchè, trattandosi di contratto di appalto e non di contratto con prestazione continuata o periodica la risoluzione del contratto si estendeva anche alle prestazioni eseguite, salvi gli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione che per altro non furono oggetto di specifica domanda posta in via subordinata da parte di EGS. 2.1.- Il motivo è infondato e non può essere accolto perchè la norma di cui all’art. 1458 c.c. va applicata nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento, mentre nel caso in esame – come specifica la Corte milanese, il rapporto di durata in corso tra EGS e SiPRo si è sciolto consensualmente per accettazione implicita, ovvero per fatti concludenti Di qui la conseguenza – come correttamente è stata indicata dalla Corte milanese- della irretroattività degli effetti dello scioglimento del rapporto e regolare spettanza del corrispettivo per quella parte della prestazione che EGS ha portato a termine prima dello scioglimento del rapporto ovvero proporzionalmente e nella misura che none era stata specificamente contestata dall’opponente.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, a favore di EGS snc., che liquida in Euro 2500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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