Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-04-2012, n. 6483 Condominio di edifici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 12.11.91 R.E. e F. esponevano: di essere proprietari di due distinti appartamenti dell’immobile sito in (OMISSIS), di cui facevano parte altre unità, compreso un vano cantina confinante con la corte comune, in proprietà di R.P. ed in usufrutto al di lui padre, R.M.; R.P., senza autorizzazione comunale ed assenso dei condomini, aveva predisposto, nel gennaio 89, l’apertura di una porta nel muro comune in corrispondenza con detto vano cantina,iniziando, tra l’ottobre ed il novembre del 1990, anche i lavori per l’apertura di una seconda porta.

Convenivano, pertanto, in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, R.P. e M. per sentirli condannare al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti sostenendo la regolarità amministrativa dell’opera a seguito di licenza in sanatoria e l’accordo intervenuto con tutti i comproprietari in ordine alla trasformazione del vano cantina in box auto.

Espletata C.T.U., con sentenza n. 5416/02, il Tribunale, accertata l’illegittimità del parziale sfondamento del muro condominiale da parte dei convenuti, li condannava "al rifacimento dello stato dei luoghi con ordine di chiudere senza indugio l’apertura stessa a piano terra" ed al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale sentenza R.P. proponeva appello (essendo nel frattempo deceduto R.M.) cui resistevano le appellate R. F. e R.A., quest’ultima nella qualità di erede di R.E., deceduto nelle more del giudizio di appello.

Con sentenza depositata il 13.4.2005 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appello di R.P., in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda avanzata da R. F. e R.E. condannando le appellate al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.

Osservava la Corte di merito che il progetto sottoscritto congiuntamente dai fratelli Ri.Al., E. e M., comproprietari di detto fabbricato,prevedeva espressamente la possibilità di praticare un’apertura nel lato di accesso dal cortile comune alla cantina, così da utilizzarla quale box e che nella richiesta di sanatoria, riguardante numerose opere abusive concernenti l’intero fabbricato, doveva intendersi compresa l’apertura nel muro comune delimitante la cantina, come pure risultava dalla "bozza di convenzione" con cui erano stati regolamentati i rapporti inerenti le cose comuni, bozza sottoscritta solo da Ri.Al. ed E. cui avevano aderito tacitamente anche R.M. ed il suo erede P., realizzando l’apertura nel muro comune. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso per cassazione R.F. sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso R.P.; l’intimata R.A. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

La ricorrente deduce:

1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quale l’apertura di un varco nel muro comune; al riguardo la Corte di merito aveva erroneamente interpretato il progetto di recupero in sanatoria di opere abusive ex L. n. 47 del 1985, da ritenersi privo di efficacia probatoria in quanto senza data e non sottoscritto e timbrato da un tecnico progettista; peraltro il C.T.U. non aveva potuto accertare se la planimetria fosse stata "effettivamente allegata ad una richiesta di condono edilizio"; tale documento si riferiva, comunque, ad una richiesta di concessione in sanatoria depositata nel 1987, per opere realizzate prima di tale anno, sicchè non poteva riferirsi all’apertura in questione in quanto realizzata da R.P. nel 1989, in epoca successiva.

La "bozza di convenzione" doveva ritenersi nulla perchè sottoscritta, in data imprecisata, solo da Ri.Al. e R. E. e non da R.M. nè poteva ritenersi che quest’ultimo ed il suo erede, R.P., avessero aderito tacitamente solo alle disposizioni della bozza di convenzione ad essi più vantaggiose, risultando la stessa composta da "diverse reciproche concessioni tra le parti al fine di una equilibrata regolamentazione dei rapporti inerenti la cosa comune";

2) nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e vizio di ultrapetizione ed extrapetizione;

la Corte territoriale aveva considerato legittima l’apertura di una porta collegante il cortile comune alla proprietà esclusiva di un condomino, pur difettando la prova sulla mancanza di pregiudizi al bene in comunione nonchè sulla effettiva possibilità, da parte degli altri compartecipanti,di trarre un uso paritetico dal bene medesimo; nè il richiamo alla relazione tecnica per Arch. D., allegata ex art. 13 alla domanda di accertamento di conformità delle opere abusive, era sufficiente a garantire la mancanza di pregiudizio alla statica dell’edificio, trattandosi di relazione incompleta nei calcoli afferenti la staticità dell’edificio e diretta solo all’ottenimento di autorizzazione amministrativa.

Il ricorso è infondato.

La prima censura si risolve in una contestazione di merito in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie documentali, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione del giudice di appello esente da errori logici-giuridici. Questi ha escluso, infatti, la necessità dell’autorizzazione dei restanti condomini in ordine all’apertura in questione, rilevando, sulla base di accertamenti in fatto e, sopratutto, della sottoscrizione congiunta del progetto da parte dei tre comproprietari che sussisteva "la volontà comune di ottenere la sanatoria in ordine ad ogni opera realizzata abusivamente, tra cui anche l’apertura del muro comune delimitante la cantina". Osservava che, comunque, il consenso dei comproprietari non era necessario "apparendo l’opera compiuta soltanto una modificazione della cosa comune eseguita dal comproprietario al fine di farne un uso più intenso e particolare";

la modifica dello stato dei luoghi non implicava,quindi, un’alterazione della consistenza e della destinazione della cosa comune nè la preclusione del pari uso dei restanti comproprietari, posto che "il muro comune continua perfettamente a svolgere la sua funzione e non risulta alcun pregiudizio alla statica di esso e alle strutture portanti dell’edificio". Va pure rigettato il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte distrettuale dato conto, con adeguata e logica motivazione, dell’assenza di pregiudizio statico all’edificio, sulla base della relazione tecnica allegata alla richiesta di sanatoria L. n. 47 del 1987, ex art. 13, tenuto conto, inoltre, della stessa morfologia dell’opera eseguita.

Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti di R.P., liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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