T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-11-2011, n. 2972 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 27 aprile 2010 e depositato il successivo 12 maggio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 5 marzo 2010 di reiezione del ricorso avverso il diniego di subentro in data 11 novembre 2009.

Si è costituito il Comune di Milano, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 550 del 10 giugno 2010 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame.

Il provvedimento di conferma della reiezione del 22 luglio 2010, assunto all’esito del riesame, è stato impugnato con motivi aggiunti notificati il 4 ottobre 2010.

In vista della discussione le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi e, all’udienza pubblica del 16 novembre 2011, la causa è passata in decisione.

2. Il provvedimento di diniego al subentro nel contratto dell’alloggio in Milano al corso XXII Marzo n. 29, già intestato a C.G., nonno del ricorrente, si fonda sulla mancanza del requisito temporale di un anno di convivenza autorizzata di cui all’art. 20, comma 3, del R.R. n. 1/2004.

L’ampliamento del nucleo familiare in favore del ricorrente, infatti, è stato disposto con decorrenza dal 31 ottobre 2001, mentre il sig. C.G., anziano ed ammalato, è deceduto solo otto mesi dopo, ossia in data 6 luglio 2002.

Il ricorrente ha evidenziato che il provvedimento di formale ampliamento era stato preceduto, fin dal 1998, da ripetute richieste di ospitalità per ragioni di assistenza, in favore del figlio C. M., e poi da una richiesta di cambio di alloggio con quello del figlio M. in Via Tommei, n. 4, poiché le precarie condizioni di salute dell’anziano rendevano necessario un appartamento servito da ascensore, mentre il suo, collocato al 3° piano, ne era privo.

Detta richiesta era stata respinta con nota del 25 gennaio 2001 per limiti reddituali del figlio M..

Il 9 aprile 2001 l’anziano titolare del contratto, stante il peggioramento documentato delle condizioni di salute, ha chiesto l’ampliamento del nucleo familiare in favore della famiglia del figlio M., tuttavia, con nota del 7 maggio 2001, l’Aler ha respinto tale domanda per "supero limite di reddito" pur concedendo ulteriore ospitalità per un anno.

Il 4 settembre 2001 è stata inoltrata richiesta di ampliamento del nucleo familiare in favore del nipote M., accordato con provvedimento del 31 ottobre 2001.

3. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione ed errata applicazione dell’art. 20, comma 3, del regolamento regionale n. 1/2004, in quanto l’amministrazione avrebbe erroneamente attribuito valore costitutivo al formale provvedimento di ampliamento senza considerare che di fatto e sulla base di ripetute autorizzazioni annuali, il nipote assisteva e conviveva con il nonno cardiopatico, necessitante di assistenza, fin dal 1998.

4. Il ricorso è infondato.

Stabilisce l’art. 20, comma 3, del R.R. 1/2004 che possono subentrare nell’assegnazione gli ascendenti e i discendenti in linea retta, non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, rientrati nel nucleo stesso da almeno un anno, decorrente dalla data di autorizzazione da parte del gestore, se il rientro è documentato per assistenza all’assegnatario o a un componente familiare.

Nel caso di specie non è contestata la mancanza del requisito della maturazione dell’anno dal provvedimento di ampliamento del nucleo familiare del 31 ottobre 2001, quanto piuttosto il non aver considerato la convivenza pregressa in forza di una diversa tipologia di autorizzazioni.

In proposito il Collegio osserva che il comma 3, dell’art. 21 dello stesso regolamento stabilisce espressamente che l’ospitalità temporanea non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, del cambio alloggio e della determinazione del reddito familiare.

A fronte del dato normativo è irrilevante che l’amministrazione fosse a conoscenza della necessità e della volontà del C.G. di ottenere l’ampliamento del nucleo familiare in favore della famiglia del figlio M. al fine di farsi assistere, atteso che alla relativa domanda ha fatto seguito l’adozione di un provvedimento negativo per ragioni di reddito.

Ciò esclude in radice che il ricorrente possa vantare il diritto al subentro, atteso che detto istituto postula, tra gli altri, un requisito (il decorso di un anno dal provvedimento di ampliamento del nucleo familiare) che nel caso di specie manca incontrovertibilmente.

In definitiva non può ritenersi integrato il requisito della convivenza in forza di una autorizzazione da parte del gestore concessa per ragioni di ospitalità, con cui era stato puntualmente precisato che non avrebbe costituito titolo per il subentro nell’alloggio.

Da quanto precede discende la reiezione del ricorso.

Le spese, attesa la particolarità della vicenda, possono essere compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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