Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-04-2012, n. 6482 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del febbraio 2004 S.G. e D.F. M. convenivano davanti al Tribunale di Pinerolo V. G., + ALTRI OMESSI esponendo che con rogito B. del 15.10.2002 avevano acquistato dai V. per il prezzo indicato di Euro 65.100,00, ma concretamente corrisposto in Euro 206.600,00, un fabbricato con accessori, di cui avevano preso possesso il 31.12.2002, notando anomalie nel funzionamento degli impianti idrico, elettrico e di riscaldamento, accertando che la domanda di agibilità non era stata mai presentata, vizi immediatamente denunziati ai venditori ed al mediatore. Chiedevano la riduzione del prezzo e la condanna dei convenuti in solido ai danni in Euro 43.518.

I V. eccepivano il difetto di legittimazione attiva della D. M., la prescrizione e chiedevano il rigetto della domanda, conclusione svolta anche dal notaio B..

Con sentenza 9.2.2007 il tribunale condannava i V. a pagare a S. Euro 8523,52, alla D.M. Euro 13.779,04 oltre interessi, il notaio a pagare Euro 1428,00, regolava le spese, decisione appellata dai V., con appello incidentale del notaio.

Con sentenza 1368/2009 la Corte di appello di Torino, in parziale accoglimento dell’appello, condannava i V. a pagare a S. Euro 4160,00, alla D.M. Euro 2138,00, respingeva ogni altra domanda e regolava le spese, ciò sul presupposto che l’eccezione di decadenza non era mai stata sollevata non avendo gli appellanti mai contestato la tempestività della denunzia di vizi occulti ma eccepito che la garanzia ex art. 1491 c.c. non era dovuta perchè il compratore era a conoscenza dei vizi, mentre per i difetti agli impianti, i venditori avevano con lettera 16.5.2003 riconosciuto i vizi.

La questione della conoscenza del vizio si poneva soltanto in reazione alla scala esterna.

La spesa per le opere di decorazione non era provata.

Ricorrono S. e D.M. con cinque motivi, non svolgono difese le controparti.

Motivi della decisione

Col primo motivo si lamentano violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e vizi di motivazione avendo gli attori in citazione quantificato i danni ed il Tribunale recepito le valutazioni del ctu, mentre la Corte di appello scomputava le spese per le opere di decorazione per non essere stata data la prova che fossero necessarie a causa del rifacimento degli impianti, motivazione che non regge per dati di comune esperienza nè vi era stata impugnazione sul punto. Col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè il ctu aveva accertato la fondatezza delle doglianze in ordine ad una recinzione e la Corte di appello apoditticamente si era discostata dalla decisione del primo giudice.

Col terzo motivo si lamenta violazione dell’art. 1495 c.c. per essere stata riformata la prima decisione in ordine al pagamento della somma di Euro 7277,52 per la scala esterna. La denunzia del vizio era stata tempestiva.

Col quarto motivo si lamenta violazione degli artt. 1176, 2236 e 1218 c.c., L. n. 89 del 1913, art. 51 e vizi di motivazione perchè vi è un errore catastale sia pure modesto imputabile al notaio.

Col quinto motivo si censura la statuizione sulle spese. Osserva questa Corte Suprema.

Sul primo motivo, la Corte di appello non ha solo dedotto che non si era dato prova che la spesa fosse necessaria a causa del rifacimento dell’impianto ma che gli appellati avevano prodotto soltanto un preventivo, statuizione non censurata.

Ed invero, alle pagine quattordici e quindici, si afferma che per quanto riguarda le opere di decorazione gli attuali appellati hanno prodotto soltanto un preventivo 9.10.03 della ditta Edilsandra, da cui risulta che per la decorazione di due alloggi mediante ripresa di fissativo su vari ripristini di intonaco e per due mani di vernice lavabile era prevista la spesa di Euro 2600,00, oltre IVA, ritenendo che questa spesa non dovesse essere rimborsata dagli appellanti, non avendo i signori S. e D.M. dato la prova che tali opere si fossero rese necessarie a causa del rifacimento degli impianti.

Il fatto che non fosse stato richiesto nel maggio 2003 un preventivo per le opere di decorazione da allegare alla richiesta avanzata nei confronti dei V. induceva a ritenere che le opere di decorazione successivamente eseguite fossero comunque necessarie, a prescindere dal rifacimento degli impianti.

Nè può sostenersi, in questa sede, che non vi era stata impugnazione sul punto, posto che la sentenza, alle pagine dodici e tredici, riferisce del terzo motivo di gravame col quale gli appellanti si dolgono per la decisione assunta dal primo giudice nel merito, deducendo in particolare che il ctu non aveva risposto circa la distinzione tra interventi necessari e voluttuari, con conclusioni contraddittorie. Sul secondo motivo, la decisione della Corte di appello non è apodittica perchè a pagina sedici ripercorre la vicenda dalla lamentela in citazione circa la gravissima irregolarità nello sconfinamento sul terreno della provincia per circa 50 o 60 cm., concludendo che non si comprende come si possa affermare che la posizione della recinzione costituisse gravissima irregolarità dell’immobile venduto od uno sconfinamento sulla via pubblica.

Sul terzo motivo, la sentenza, diffusamente alle pagine diciotto e diciannove affronta il problema della scala e anche ad ammettere la possibilità di configurare l’irregolarità edilizia, deduce che la garanzia sarebbe esclusa ex art. 1491 c.c. essendo provata per documenti la conoscenza che gli acquirenti avevano del problema.

Sul quarto motivo va osservato che è stato accolto l’appello incidentale del notaio sul rilievo che nè gli appellati nè la sentenza chiariscono la rilevanza dell’errore e quali conseguenze dannose ne possano derivare.

Sul quinto motivo la sentenza ha motivato l’integrale compensazione delle spese tra i V. ed i S. D.M. per essere state accolte le domande solo in minima parte e la condanna a favore del notaio in ragione della soccombenza.

Donde il rigetto del ricorso senza pronunzia sulle spese, in assenza di costituzioni delle controparti in sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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