T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-11-2011, n. 2969 Silenzio-assenso della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe i sigg.ri Z.L. e S.G. hanno chiesto l’accertamento del silenzioassenso formatosi sull’istanza, presentata il 16 gennaio 2009 all’Aler di Lecco e al Comune di Valmadrera, tesa ad ottenere il subentro nel contratto di locazione, originariamente stipulato tra V.M., madre della ricorrente, e l’Aler, dell’appartamento in Valmadrera, Via san Rocco, n. 51.

Si è costituita in giudizio solo l’Aler di Lecco, chiedendo la reiezione del ricorso.

In particolare la resistente ha dedotto l’inapplicabilità del silenzio – assenso alla fattispecie in esame e, in ogni caso, l’infondatezza della domanda, atteso che, ancor prima dell’istanza per cui è causa, l’Aler aveva iniziato la procedura di rilascio dell’immobile in quanto occupato senza titolo.

In vista della discussione la ricorrente ha depositato note conclusive e, all’udienza pubblica del 16 novembre la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Nella vicenda in esame risultano adottati dall’Aler i seguenti atti:

– diffida a rilasciare l’immobile occupato abusivamente (23 maggio 2008);

– provvedimento di rilascio (10 luglio 2008);

– precetto di rilascio (8 gennaio 2009);

– preavviso di rilascio (21 gennaio 2009).

Il provvedimento di rilascio non è stato impugnato e, unitamente agli ulteriori atti, integra l’espressa manifestazione di volontà dell’amministrazione di non disporre il subentro di Z.L. nel contratto stipulato da V.M..

Inoltre i ricorrenti hanno spiegato opposizione al precetto di rilascio incardinando, dinanzi al Tribunale di Lecco, il giudizio iscritto al n. 180/2009 R.G., nel quale è intervenuta ordinanza di sospensione in data 9 marzo 2009, revocata in sede di reclamo con ordinanza del 28 aprile 2009.

Con tale ultimo provvedimento il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, ha accertato che, nel caso di specie, mancava, in capo alla ricorrente, il requisito temporale di cui all’art. 20, comma 3, del Regolamento regionale n. 1/2004 per il subentro, atteso che tra la data dell’ampliamento del nucleo familiare (14 giugno 2007) e quella del decesso dell’intestataria V.M. (13 ottobre 2007), non era trascorso il periodo di un anno richiesto dalla citata norma.

In definitiva, alla data di proposizione del ricorso in epigrafe (4 giugno 2009) era anche intervenuto un provvedimento giurisdizionale che, per quanto solo di natura cautelare, conteneva una statuizione incidente sulla posizione soggettiva che la ricorrente intende far valere nel presente giudizio.

Detta statuizione è stata successivamente confermata con sentenza del Tribunale di Lecco n. 935 del 13 settembre 2010.

Il Collegio osserva che, indipendentemente dall’ammissibilità del silenzio – assenso in fattispecie come quella in esame su cui non mancano pronunce in senso positivo (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 22 aprile 2011, n. 3542), nel caso di specie non è configurabile in fatto alcun silenzio da parte dell’Aler di Lecco.

D’altra parte, anche a voler sostenere che l’Amministrazione sia stata silente, non può comunque configurarsi l’istituto del silenzio – assenso, dovendosi escludere che l’interessata, che non può ottenere il subentro perché manca dei requisiti oggettivi o soggettivi, possa eludere le prescrizioni fissate dalla legge o dal regolamento regionale attraverso la procedura del silenzio – assenso, fidando nel presunto ritardo dell’Amministrazione (in termini: T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 18 gennaio 2011, n. 401).

Ne deriva che, in disparte gli evidenti profili di inammissibilità, il ricorso è infondato.

Le spese, nei confronti dell’Aler di Lecco, seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento) che i ricorrenti dovranno rifondere, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 12,50%, nonché agli oneri previdenziali e fiscali come per legge; nulla nei confronti del Comune non costituito.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese a carico come da motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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