Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-04-2012, n. 6476

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione 17.7.2004 G.G., L., M., Mo., A., M.R., C. e F. e R. M., proprietari di un fondo in (OMISSIS), in NCT f. 15 p. 49, confinante con terreno di C.G., f. 15 p. 47 e 48, hanno proposto appello alla sentenza n. 63/2004 del Tribunale di rivoli che, decidendo sulla domanda di regolamento di confini e di rispetto delle distanze legali avanzata nei confronti del C. da G.G., con l’intervento di G.A., L., g. e L. e di R.R., nonchè sulla riconvenzionale del C., ha dichiarato improponibile l’azione di regolamento di confini e rigettato le domande anche riconvenzionali, con condanna dei soccombenti alle spese, decisione confermata dalla Corte di appello di Roma, con sentenza 3337/09, la quale rilevava che la sussistenza di un accordo, comunque preclusivo di un diverso e ulteriore regolamento, sembrava desumersi, oltre che dalle argomentazioni del tribunale, dal tenore della domanda, dovendosi interpretare non solo sulla base del petitum formale ma anche della causa petendi che la animava, qualificabile più come domanda di adempimento dell’accordo non correttamente adempiuto che come domanda di regolamento di confini. Ricorrono G.G. in proprio e quale erede di R.R., G.L. in proprio e quale erede di R.R., G.M., erede di g.g., Gi.Mo., erede di g.g., Gi.Fr., quale erede di G.A., già erede di R.R., Gi.Gi., erede di G.A., G.M.G., erede di G.A., G.M. R., erede di G.L., G.C., erede di G.L., G.F., erede di G.L., R.M., erede di G.L., con quattro motivi, resiste con controricorso C..

Le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi del giusto processo per omessa pronuncia sulle diverse domande portate all’attenzione del giudice.

Col secondo motivo si deducono violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizi di motivazione in ordine all’esistenza dell’accordo.

Col terzo motivo si lamenta violazione delle norme e dei principi richiesti per l’esistenza di accordi o contratti in relazione all’art. 1321 c.c. e dell’art. 1362 c.c. e segg. per non essere stata data prova nè di accordi scritti nè verbali.

Col quarto motivo si deducono violazione degli artt. 1325, 1418, 1423 c.c. vizi di motivazione perchè al presunto accordo non hanno partecipato tutti gli aventi diritto ma, stando ad un teste, genericamente dei congiunti. Osserva la Corte:

La sentenza impugnata, dopo aver riportato l’atto di citazione in primo grado, ha concluso a pagina sei che non vi era alcuna incertezza circa l’esatto confine, da tutte le parti individuato in quello preesistente e del quale vi era addirittura una indicazione nella relazione del tecnico comunale ma solo divergenza in ordine all’esatta esecuzione materiale dell’accordo e, di conseguenza, come correttamente ritenuto dal Tribunale, le contrapposte richieste di nuovo regolamento, lungi dal dimostrare l’inesistenza di un accordo configurante negozio di accertamento del confine, erano entrambe improponibili.

Questa statuizione viene censurata, perchè a prescindere dal fatto che l’interpretazione della domanda spetta al Giudice, questi deve pronunziarsi al riguardo e si nega l’esistenza di un accordo, quanto meno vincolante per tutti i partecipanti. Le doglianze possono esaminarsi congiuntamente.

Osserva questa Corte Suprema che la sostanziale esistenza di un accordo (non importa se valido o meno, o vincolante per tutti) è ammessa nella stessa citazione. riportata in sentenza, pagina cinque, dove si precisa "che il muro veniva costruito dallo stesso C. e da un operaio salariato dell’attrice e degli altri comproprietari…. l’operaio, non sapendo dove fosse il confine… segui va le istruzioni del C., mentre i G. erano assenti".

L’atto introduttivo del giudizio aveva lamentato che, contrariamente all’accordo, il muro era stato costruito, per lungo tratto, ben all’interno della proprietà attrice e la sentenza valorizza la circostanza che solo con la memoria di replica i G., mutando inammissibilmente i fatti posti a fondamento della domanda, hanno negato un accordo per definire il confine.

Resta, tuttavia, il fatto che vi era un accordo per la costruzione di un muro, con successive contestazioni in ordine alla corrispondenza al vecchio contiene. Tale situazione determinava l’incertezza del confine ed in ogni caso, anche a qualificare la domanda come di adempimento dell’accordo non correttamente eseguito, sulla stessa si doveva provvedere.

In definitiva il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, altra sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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