T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-11-2011, n. 2963 Locazione e trasferimento di proprietà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 19 giugno 2003, di reiezione della domanda di subentro nel contratto relativo all’alloggio assegnato alla nonna Cattelan Pierina, nonché la reiezione per silentium dell’istanza di riesame.

Si sono costituiti sia il Comune di Milano che l’Aler, chiedendo la reiezione del ricorso.

Rimessa sul ruolo in seguito ad opposizione a decreto di perenzione, la causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 16 novembre 2011 ed è passata in decisione.

2. Il provvedimento impugnato, adottato ai sensi della previgente disciplina regolamentare, di cui al R.R. 2 aprile 2003, n. 4, fonda il diniego sull’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 20, commi 1 e 3 del predetto regolamento.

Segnatamente il diniego di subentro è riconducibile alla mancanza, in capo al richiedente, del requisito della presenza all’interno del nucleo familiare all’atto dell’assegnazione, ovvero del rientro in esso da almeno un anno, documentato con autocertificazione inviata all’Aler.

Dall’esame della documentazione in atti e dallo stesso contenuto narrativo del ricorso si evince che l’assegnataria ha chiesto l’ampliamento del nucleo familiare al nipote C.A. il 16 marzo 2003 (doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente) e che il successivo 25 maggio 2003 è deceduta.

In ricorso è dedotta, con un unico motivo, il contrasto del regolamento regionale applicato con l’art. 117 cost. per violazione del principio di gerarchia delle fonti.

Premesso che non è contestata l’insussistenza dei requisiti come rilevata dall’amministrazione, il Collegio osserva che la norma regolamentare applicata nel caso di specie è stata riprodotta nel R.R. 1/2004, tuttora in vigore, sulla cui legittimità e conformità a Costituzione, anche in punto di gerarchia delle fonti, questo Tribunale si è già pronunciato con il precedente più prossimo costituito da Sez. I, 29 novembre 2010, n. 7403, cui integralmente e per brevità si rinvia.

In ogni caso va evidenziato che la legge regionale della Lombardia 5 gennaio 2000 n. 1, recante il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,

ha mantenuto in capo alla Regione, tra le altre, le seguenti funzioni: "h) la determinazione dei limiti di reddito per l’accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;… k) la promozione e il coordinamento della formazione e gestione dell’anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e dell’inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;…. m) la determinazione dei criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ivi compresi i casi di deroga ai requisiti per eccezionali esigenze sociali e la costituzione di una commissione consultiva tecnica comunale per le valutazioni finalizzate all’assegnazione degli alloggi alle famiglie, in possesso dei requisiti, che debbano forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto…; n) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei canoni per l’edilizia residenziale pubblica;…p) l’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo sulle aziende regionali per l’edilizia residenziale (ALER)" (art. 3, comma 41).

Ne discende che, per espressa previsione di legge, rientra pacificamente nella potestà regionali la disciplina della materia dell’edilizia residenziale pubblica.

Va, infine, rammentato che l’istituto del subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ha carattere derogatorio, essendo il regime generale quello delle assegnazioni tramite graduatoria.

Esso ha la finalità di soddisfare l’interesse dei familiari dell’assegnatario di continuare ad abitare la casa familiare anche dopo il decesso del titolare, ovvero dopo che quest’ultimo abbia abbandonato l’alloggio per trasferirsi in una nuova dimora, purché aventi i requisiti per accedere al servizio ERP.

Tale interesse, tuttavia, non può essere tutelato in maniera incondizionata giacché esso deve necessariamente essere bilanciato con quello, di pari importanza, degli altri nuclei familiari, che aspirano ad accedere all’edilizia residenziale pubblica.

Da ciò discende la sussistenza dell’interesse pubblico, facente capo alle Amministrazioni preposte all’erogazione del servizio ERP, di rientrare nella disponibilità degli alloggi, al fine di conferirne l’assegnazione in esito a regolare procedura concorsuale (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 7 novembre 2008, n. 5292).

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Le spese, secondo la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e si liquidano in Euro 1.200,00 (milleduecento), oltre oneri in favore di ciascuna parte costituita.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese a carico come da motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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