T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-11-2011, n. 2962 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato il provvedimento di reiezione del ricorso avverso diniego di inserimento nella graduatoria speciale di cui all’art. 10 della L.r. 4.5.1990, n. 28, chiedendo, altresì, di ordinare all’amministrazione l’assegnazione di un alloggio in via d’urgenza.

Si è costituito il Comune chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 834 del 22 maggio 2003 è stata accolta l’istanza cautelare.

In seguito a detta ordinanza il ricorrente è stato inserito in graduatoria senza tuttavia riuscire a conseguire l’assegnazione per insufficienza del punteggio, fino alla chiusura della stessa alla fine del 2006.

All’udienza pubblica del 16 novembre 2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come documentato in atti, invero, il ricorrente è stato reinserito in graduatoria e vi è rimasto fino ad esaurimento della stessa; da ciò discende che per effetto dell’ordinanza cautelare il ricorrente ha conseguito l’unica utilità cui potesse aspirare, ossia l’inserimento nella graduatoria speciale senza, tuttavia, raggiungere il punteggio per l’assegnazione di un alloggio.

Ne discende che dall’eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe derivare al ricorrente alcun ulteriore effetto utile potendo, l’assegnazione di un alloggio avvenire soltanto in forza di scorrimento della graduatoria predisposta all’esito di un regolare bando.

Quanto alle spese se ne può disporre la compensazione alla luce della peculiarità della vicenda di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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