Cass. civ. Sez. II, Sent., 24-04-2012, n. 6471 Successione a titolo universale e particolare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 1999, R.V. chiedeva dichiararsi l’intervenuta usucapione, da parte sua, di un immobile sito in (OMISSIS); nella contumacia dei convenuti, con sentenza del 2000, il tribunale di Roma, accoglieva la domanda; R. decedeva dopo la pubblicazione della sentenza e G.P., L., S. e D.V. proponevano appello nella qualità di comproprietari dell’immobile in questione.

Intervenivano G.E., S., G. e V. quali acquirenti a titolo particolare dell’immobile de quo.

Con sentenza del 2005, la Corte di appello di Roma, respingeva il gravame e regolava le spese.

Per quanto qui ancora interessa, la Corte capitolina osservava che la documentazione prodotta e le prove richieste erano state rispettivamente prodotte e richieste tardivamente per la prima volta in appello e non potevano essere pertanto ammesse; in ogni modo, le risultanze della CTU valevano a supportare la decisione di prime cure, mentre la deposizione della teste L. era da considerarsi inattendibile.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un unico motivo, G.P.; resistono con controricorso le controparti.

Motivi della decisione

Va preliminarmente esaminata l’ammissibilità del presente ricorso come proposto; invero, lo stesso risulta notificato unicamente a coloro che risultano essere interventori nel giudizio, e non ai successori di R.V., deceduta dopo la sentenza di primo grado.

Ora, il processo, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, prosegue tra le parti originarie, salvo che nel caso di espressa estromissione della parte originaria, nel caso di specie non avvenuta.

Tanto comporta che gli interventori, dichiarati tali dalla sentenza impugnata, senza che sul punto si sia proposta impugnazione, mantengano tale loro situazione processuale, sicchè il processo doveva proseguire tra le parti originarie.

Che il ricorso sia stato notificato unicamente agli interventori comporta che sia stata in realtà ignorata la controparte originaria e cioè gli eredi di R.V., peraltro regolarmente evocati nel giudizio di appello.

Premesso che a nulla rileva che tra gli interventori possano annoverarsi anche alcuni tra gli eredi della V., in quanto nessuno di essi ha dichiarato di agire in tale qualità, ne consegue che l’omessa notifica del presente ricorso alla parte originaria comporta l’inammissibilità del ricorso stesso, atteso che non è sufficiente a instaurare legittimamente il giudizio di cassazione un ricorso non notificato alla controparte, ma a soggetti interventori, che tale qualità non rivestono.

Consegue l’inammissibilità del ricorso, che preclude l’esame del merito.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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