Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-10-2011) 27-10-2011, n. 38895 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. G.F.R. ha proposto ricorso ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 113 avverso il decreto del Gip di Tolmezzo in data 10 ottobre 2010 con cui, ricevuta la informativa del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate, è stato revocata la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel proc. RGGIP 7/07 e 118/04 RGNR. Lamenta la genericità del provvedimento, l’assenza di motivazione sui motivi della revoca, la mancanza dei presupposti per procedere alla stessa.

2. Il ricorso deve essere qualificato quale ricorso ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99 contenente il Testo unico sulle spese di giustizia. Infatti a norma dell’art. 99 contro il provvedimento che rigetta l’istanza di ammissione è previsto ricorso avanti al Presidente del Tribunale o della Corte di appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto. Lo stesso regime impugnatorio vale per il decreto di revoca emesso – come nella specie avvenuto – di ufficio dal magistrato all’esito degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza (sez. 4, 6.11.2007 n. 46765 rv.

238362).

Solo avverso tale ultimo provvedimento è ammesso ricorso per Cassazione, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (S. U. 28.5.2003, n.12 Pellegrino).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso quale opposizione ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Tolmezzo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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