T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-11-2011, n. 2961 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Parte ricorrente ha impugnato il decreto di rilascio emesso dall’Amministrazione resistente sul presupposto dell’assenza di titolo all’occupazione dell’alloggio abitato deducendo:

1. l’incompetenza del Dirigente del Settore;

2. la violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento con conseguente lesione del proprio diritto di partecipazione al procedimento;

3. la violazione degli artt. 14 e 15 del R.R. n. 1/2004 per non aver, in ogni caso, provveduto ad una assegnazione in deroga nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti;

4. l’illegittimità del bando per l’assegnazione degli alloggi nella parte in cui inibisce l’accesso all’edilizia residenziale pubblica di coloro che si siano resi responsabile di una occupazione abusiva;

L’Amministrazione si è costituita in giudizio, replicando alle avverse censure e chiedendo la reiezione del ricorso.

L’Ente gestore, R.G. S.p.A., costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha sostenuto l’infondatezza delle avverse censure.

Con decreto n. 1632 del 10.11.2008 è stata concessa la tutela cautelare interinale.

Nella camera i consiglio del 19.11.2008, è stata accolta l’istanza di sospensione.

All’esito della pubblica udienza del 16.11.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Può prescindersi dall’esame delle eccezioni sollevate dall’Ente gestore, essendo il ricorso infondato.

Con la prima censura, i ricorrenti hanno dedotto l’incompetenza del Dirigente all’adozione del provvedimento impugnato che, si sostiene, rientrerebbe nella potestà del legale rappresentante dell’Ente proprietario o dell’Ente gestore come prescritto dall’art. 24 del R.R. n. 1/2004.

La censura è infondata.

Il comma 2 dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, peraltro richiamato dalla stessa ricorrente, dispone che "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108".

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto l’omissione della comunicazione di avvio ex art. 7 della L. n. 241/1990 che avrebbe leso il loro diritto a partecipare al procedimento, facendo valere le proprie ragioni.

La censura è infondata, vertendosi in materia di attività vincolata rientrante nella fattispecie di cui all’art. 21 octies della L. n. 241/190 a norma del quale "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

Il caso si specie trova disciplina nell’art. 24, comma 2, del R.R. n. 1/2004, che impone all’Amministrazione "il rilascio degli alloggi di erp nei confronti degli occupanti senza titolo.".

L’adozione del decreto di rilascio in presenza di una occupazione sine titulo è dunque imposta dalla disciplina vigente che priva l’Amministrazione di qualsiasi potere discrezionale al riguardo.

Con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 14 e 15 del R.R. n. 1/2004 per non avere l’Amministrazione proceduto ad una assegnazione anche temporanea in deroga alla graduatoria di bando, pur sussistendone i presupposti.

La censura è inammissibile in quanto riferita ad una fattispecie estranea al presente giudizio, che non ha ad oggetto una determinazione dell’Amministrazione in ordine ad una istanza di assegnazione in deroga, ma ad un provvedimento di rilascio basato sul presupposto di una occupazione senza titolo.

Con l’ultimo rilievo, i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del bando per l’assegnazione degli alloggi di e.r.p. del Comune di Milano nella parte in cui preclude la possibilità di partecipare alle procedure di assegnazione ai soggetti che siano stati occupanti senza titolo di alloggi e.r.p. negli ultimi 5 anni.

Anche questa censura è infondata in quanto la clausola di bando contestata riproduce un dato normativo contenuto nell’art. 8, comma 1, lett. i) del R.R. n. 1/2004, a norma del quale, fra i requisiti necessari per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, è necessario che il soggetto "non sia stato occupante senza titolo di alloggi erp negli ultimi 5 anni".

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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