Cass. civ. Sez. VI, Sent., 24-04-2012, n. 6468 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che M.E., con ricorso del 7 aprile 2011, ha impugnato per cassazione – deducendo quattro motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Genova depositato in data 30 novembre 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del M. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 12.250,00, a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 20 ottobre 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) il M., asseritamente titolare del diritto all’indennità integrativa speciale sulla pensione cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi, aveva adito la Corte dei conti sezione giurisdizionale di Genova con ricorso del 19 luglio 1979; b) la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Liguria aveva deciso la causa con sentenza del 23 gennaio 2007;

che la Corte d’Appello di Genova, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in ventisette anni e mezzo la durata complessiva del processo presupposto, e determinato in tre anni la durata ragionevole dello stesso processo presupposto – ha fissato in ventiquattro anni e mezzo la durata irragionevole di tale processo ed ha liquidato a titolo di equa riparazione la somma di Euro 12.500,00, sulla base di un parametro annuo di Euro 500,00 in quanto, non risultando che il ricorrente avesse depositato istanza di prelievo o di fissazione urgente di udienza alla Corte dei conti di Roma, tale comportamento dimostrava scarso interesse alla definizione del procedimento.

Motivi della decisione

che, con i motivi di censura, vengono denunciate dal ricorrente come illegittime, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione: la determinazione della durata irragionevole del processo in soli ventiquattro anni e sei mesi, anzichè con riferimento alla durata complessiva dello stesso; la determinazione del quantum dell’indennizzo sulla base di un parametro contrastante con le indicazioni della Corte EDU, tenuto conto che il processo pensionistico non prevede l’onere del ricorrente di presentare istanza di prelievo;

che il ricorso merita accoglimento;

che, quanto alle cesura sub a) e sub b), in particolare, i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo presupposto;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 14.000,00 per i ventisette anni e sei mesi di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione (20 ottobre 2006) e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento al ricorrente della somma di Euro 14.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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