Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 04-10-2011) 27-10-2011, n. 38866

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, ha dichiarato P.P. colpevole della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., per essere stato sorpreso il 10/12/2006 alla guida di una autovettura in stato di ebbrezza alcolica riscontrata attraverso l’esame del tasso alcolemico, risultato di grammi per litro 0,85, a seguito della prima rilevazione e di 0,78 alla seconda.

2. La Corte di appello di Firenze ha confermato la ritenuta responsabilità ed ha ridotto la pena inflitta in primo grado.

3. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Sostiene che in base ai risultati delle due misurazioni, di cui la prima è inferiore a 0,80, l’imputato avrebbe dovuto essere considerato responsabile dell’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. A), oramai depenalizzata. Infatti essendo diverse le due misurazioni, vi è una obiettiva incertezza della prova in ordine alla ipotesi applicabile al caso di specie e pertanto, nella carenza di pacifici elementi probatori che lo possono ricondurre alla previsione più grave, il fatto deve essere rapportato all’ipotesi lieve quella appunto che non è più configurata come reato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento nel senso appresso specificato.

Ritiene il Collegio che, nella situazione probatoria verificatasi nella specie, in cui il risultato delle due prove effettuate con l’etilometro è uno al di sopra e uno al di sotto della soglia di 0,80, non si possa ritenere accertato con la necessaria certezza il superamento del limite di 0,80, a partire dal quale la fattispecie ha rilevanza penale, e si debba dunque ritenere la sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1, lett. a) (guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8). Tale fattispecie, come noto, è stata depenalizzata ai sensi della L. 30 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4.

L’intervenuta "abolitio criminis" comporta che il P. ha diritto ad un provvedimento giurisdizionale di proscioglimento perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, provvedimento che può essere emesso da questa Corte, essendo lo "ius superveniens" applicabile di ufficio anche in Cassazione (v. sez. 5, 15.2000 n.769 rv 215996) e deponendo in tal senso evidenti ragioni di economia processuale.

2. Non ritiene il Collegio di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa, in considerazione del principio di legalità – irretroattività operante sia per gli illeciti penali ( art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi ( L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamata dall’art. 194 C.d.S.), e non rinvenendosi nella L. n. 120 del 2010 una apposita previsione che imponga la trasmissione e che possa far ritenere derogato il suddetto principio di irretroattività.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più preveduto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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