T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-11-2011, n. 2957 Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso il signor R.F.T. ha impugnato con richiesta di sospensiva il decreto di rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo in epigrafe specificato.

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente ha allegato unicamente le proprie disastrose condizioni personali, di salute ed economiche ed ha rappresentato che l’Amministrazione avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alla sua domanda di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica inoltrata in data 28.1.2008.

ALER si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso, stante l’omessa formulazione di specifiche censure avverso il provvedimento impugnato.

Nella camera di consiglio del 23.9.2009 è stata accolta l’istanza di sospensione ai fini del riesame ed all’esito della pubblica udienza del 16.11.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente deve rilevarsi che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il ricorrente non ha mai partecipato a bandi per l’assegnazione di alloggi popolari ma, in data 28.1.2008, ha presentato istanza di assegnazione in deroga.

Quanto ai contenuti del ricorso, il ricorrente non ha formulato alcuna censura riferita al provvedimento impugnato limitandosi, come già anticipato, a rappresentare la drammaticità della propria situazione personale.

Per quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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