T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-11-2011, n. 2953 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Milano ha dichiarato la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli, sul presupposto della sussistenza del presupposto di cui all’art. 18 del R.R. n. 1/2004 e dunque del suo abbandono.

A sostegno della pretesa illegittimità del provvedimento il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto che la citata norma non potrebbe trovare applicazione in caso di allontanamento forzoso determinato, come nella specie, dalla detenzione presso un istituto di pena (condizione sussistente dal 20.11.2008).

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio ha contestato le avverse censure, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’esito della pubblica udienza del 16.11.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi del’art. 18, comma 1, del R.R. n. 1/2004, "il comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell’ente gestore, la decadenza dall’assegnazione nei confronti di chi si trova in almeno una delle seguenti condizioni… b) nel corso dell’anno lasci inutilizzato l’alloggio assegnatogli assentandosi per un periodo superiore a sei mesi continuativi, a meno che non sia espressamente autorizzato dall’ente gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro".

La norma, come palesa il dato letterale, subordina l’effetto decadenziale alla sola verifica dei presupposti di fatto rappresentati dal materiale abbandono dell’alloggio, dal periodo di protrazione del medesimo e dall’assenza di una espressa autorizzazione dell’Ente concedente.

L’Amministrazione, pertanto, accertata l’assenza del ricorrente per un periodo superiore ai sei mesi (dal 20.11.2008) e preso atto che lo stesso permarrà nell’attuale condizione di detenzione sino al 19.9.2014, data di fine pena, ha dato fedele esecuzione alla disposizione regolamentare.

Deve inoltre rilevarsi che il ricorrente, con scrittura privata datata 11.7.2011, ha ceduto l’alloggio al signor Cuffaro Felice, venendosi così ad integrare una diversa previsione all’art. 18, comma 1, lett. a), a norma della quale, la decadenza opera anche nei confronti di chi "a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli o sue pertinenze".

Sebbene si tratti di fatto sopravvenuto e non rilevante sul piano della legittimità della impugnata decadenza, non può non rilevarsi che l’Amministrazione, indipendentemente dall’esito del presente giudizio, non potrebbe che procedere all’adozione di un nuovo provvedimento dal medesimo contenuto dispositivo.

A nulla rileva l’istanza presentata dal ricorrente in data 6.10.2011 al Tribunale di Sorveglianza tendente ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà o la detenzione domiciliare, non attivando essa alcun automatismo per la concessione dei benefici richiesti; la legittimità del provvedimento in questa sede contestato deve essere i ogni caso valutata allo stato dei presupposti di fatto e di diritto sussistenti al momento dell’adozione del medesimo senza che possano in questa sede rilevare eventi futuri e, come nel caso di specie, ad esito incerto.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in virtù della specificità della vicenda, giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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