Cass. civ. Sez. VI, Sent., 24-04-2012, n. 6462 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che B.P., con ricorso del 24 giugno 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo nove motivi di censura illustrati con memoria, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Firenze depositato in data 30 dicembre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del B. volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso non opponendosi alla concessione dell’indennizzo -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 2.000,00, a titolo di equa riparazione, ed ha compensato le spese di lite, "stante la remissività della controparte pubblica";

che il Ministro della giustizia, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 28 luglio 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) il B., con ricorso dell’8 maggio 2003, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Perugia-sezione distaccata di Foligno, nei confronti della Società STAR edilizia, decreto ingiuntivo per Euro 6.249,13; b) a seguito di opposizione della Società ingiunta, il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza dell’11 giugno 2009;

che la Corte d’Appello di Firenze, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in sei anni la durata complessiva del processo presupposto, aver detratto sei mesi (dal 13 aprile al 5 ottobre 2007) per un rinvio dell’udienza di precisazione delle conclusioni chiesto congiuntamente dalle parti per trattative in corso, e determinato in tre anni la durata ragionevole dello stesso processo presupposto – ha fissato in due anni e sei mesi la durata irragionevole di tale processo ed ha liquidato a titolo di equa riparazione la somma di Euro 2.000,00, sulla base di un parametro annuo di Euro 800,00, "comprensiva di interessi al tasso di legge", "tenuto conto della insussistenza accertata della domanda di pagamento e della modestia della somma, circostanze che escludono eccessivo patema d’animo nella parte".

Motivi della decisione

che, con i motivi di censura, vengono denunciate dal ricorrente come illegittime – ferma restando la durata complessiva del processo presupposto fissata in sei anni – anche sotto il profilo dei vizi di motivazione: a) la determinazione del quantum dell’indennizzo sulla base di un parametro contrastante con le indicazioni della Corte EDU;

b) la detrazione di sei mesi per il rinvio dell’udienza di precisazione delle conclusioni, ciò non risultando dai verbali di causa; c) la considerazione dell’esito della lite ai fini della determinazione dell’indennizzo; d) la incorporazione degli interessi nel capitale; e) la disposta compensazione delle spese di lite, "stante la remissività della controparte pubblica";

che il ricorso non merita accoglimento;

che, quanto alla cesura sub a), in particolare, i Giudici a quibus non si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Ero 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che la censura sub b) è inammissibile, per mancanza di autosufficienza del ricorso, perchè il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre testualmente i verbali di causa, dai quali desumere la fondatezza dell’affermazione secondo cui il rinvio di sei mesi dell’udienza di precisazione delle conclusioni non era stato chiesto congiuntamente dalle parti per la pendenza di trattative tra le stesse;

che le censure sub c) e sub d) sono infondate, perchè, secondo i parametri costantemente applicati da questa Corte, l’indennizzo spettante al ricorrente per due anni e sei mesi di irragionevole ritardo sarebbe ammontato ad Euro 1.875,00, con la conseguenza che gli interessi legali su tale somma, per il periodo dal 28 luglio (data del ricorso introduttivo) al 4 dicembre 2009 (data di deliberazione del decreto) risultano ampiamente "compresi" nella somma complessivamente liquidata dai Giudici a quibus;

che, infine, la censura sub e) è parimenti infondata, per la decisiva ragione che la Corte fiorentina ha motivato sufficientemente la disposta compensazione delle spese di lite;

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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