Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-09-2011) 27-10-2011, n. 38934

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30/05/2011, il Tribunale del riesame di Napoli confermava l’ordinanza con la quale, in data 9/05/2011, il g.i.p. del Tribunale della medesima città aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di A.M. per i delitti di omicidio di C.C., lesioni personali ai danni di F.M., tentato omicidio ai danni di P.A. jr e detenzione illegale e porto in luogo pubblico di una pistola cal. 38 con l’aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7.

Rilevava il Tribunale che le dichiarazioni dei collaboratori – la cui attendibilità era stata pienamente riscontrata all’esito di delicati ed importanti processi -"(…) concordano: 1) sulla causale dell’omicidio e sull’individuazione dei mandanti ( Ca. e S.); 2) sul luogo dove avvenne la decisione definitiva alla presenta di tutti i protagonisti: un’abitazione appartenente ad un parente di Ca.; 3) sui continui raid nel territorio per individuare le vittime; 4) sul ruolo di esecutori materiali scelti anche dal D.M., dell’omicidio svolto da D.G. e A.M.. In conclusione tutte le propalazioni riportate sono sovrapponibili e come tali costituiscono un quadro indiziario grave ai danni di A.M. quale esecutore materiale dell’agguato in cui perse la vita C.C. e fu ferita la moglie F.M.". 2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendone l’illogicità in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sotto i seguenti profili:

– si registrebbe "l’assenza di una qualsivoglia analisi critica delle pur numerose ed evidenti contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni rese dai diversi collaboratori che non sono state sottoposte ad un serio vaglio di attendibilità" intrinseca ed estrinseca in specie in ordine al ruolo che l’indagato avrebbe rivestito nella vicenda;

– le sentenze di condanna, dalle quali il tribunale aveva tratto il convincimento che i collaboratori fossero attendibili, riguardavano fatti ai quali l’indagato era totalmente estraneo;

– le dichiarazioni dei collaboratori Ca. – E. – S. e D. erano piene di contraddizioni che il tribunale non aveva considerato o aveva sottovalutato o disatteso con motivazione illogica (il ricorrente illustra le dedotte contraddizioni da pag. 6 a pag. 12 del ricorso);

– anche con riferimento al tentato omicidio del P., il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza desumendoli dalle stesse scarne argomentazioni relative all’omicidio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.

2. Quanto all’episodio dell’omicidio del C., il Tribunale, dopo avere riportato le dichiarazioni dei vari collaboranti ( D. – Ca. – S.P. – E.C. – Ad. – Ci.) riassume gli indizi a carico dell’indagato nei seguenti termini: " Ca., che è colui che organizza l’azione di fuoco, riferisce che l’indagato era presente nell’appartamento/quartiere generale dalla mattina e lo indica come colui che ebbe l’incarico di sparare, avendo avuto in consegna l’arma: una pistola semiautomatica cal. 7,65 o 9×21; E.o, del pari parla del ricorrente come l’esecutore materiale dell’omicidio;

S.P. in modo indiretto conferma che il modus operandi di Ca. è proprio quello di coinvolgere tutti i suoi uomini nelle decisioni e nella realizzazione dei propositi omicidiari ai danni del clan avversario. A conferma di ciò vi sono le lamentele di Mi. "(OMISSIS)" (ndr: A.) che va a confidarsi con il capo lamentandosi del fatto che troppe persone venissero coinvolte nei raid contro il clan Panico-Terracciano-Arlistico.

Inoltre conferma che A. fu colui che ricevette l’arma ed andò a sparare; infine i due collaboratori de relato, Ad. e Ci., confermano che A. fu uno dei killers".

Il tribunale, dopo avere riassunto le dichiarazioni dei collaboranti, passa all’esame delle pretese contraddizioni da cui le medesime sarebbero costellate ma disattende i rilievi difensivi osservando che "la piena sovrapponibilità delle dichiarazioni non viene minimamente scalfita da alcune discrasie tra i narrati: C. è colui che meglio conosce gli eventi e gli uomini che erano con lui, e, sulla circostanza dell’omessa indicazione dell’ E. nel gruppo degli uomini partecipi, può giustificarsi con il lasso di tempo trascorso e con l’impossibilità di ricordare perfettamente tutti coloro che in quel periodo di continui commandi omicidiari avessero partecipato alle riunioni. Di contra E., autoaccusatosi di tale delitto, sembra perfettamente a conoscenza non solo delle logiche criminali della faida, ma anche del susseguirsi degli eventi e dei ruoli ricoperti dai singoli partecipanti, fornendo solo una versione leggermente diversa del post delictum, ovvero sui veicoli usati per rientrare ai Rione (OMISSIS) e sull’orario dell’omicidio, collocato dopo pranzo, mentre il C. è stato colpito all’incirca alle 20.30 di sera, tuttavia non può ritenersi che la generica espressione "dopo pranzo" possa minare l’attendibilità del collaboratore: tale espressione può significare anche una collocazione dell’episodio in un orario pomeridiano non meglio identificato senza alcun elemento oggettivo che segni l’esatta ora in cui il gruppo, impegnato nei continui controlli del territorio, abbia effettivamente consumato un pasto. Per il resto le versioni collimano, e trovano conferma anche nelle parole di P.S. dopo avere sottolineato che il Ca. usava tutti i suoi uomini nella commissione degli omicidi di sua competenza, specifica il ruolo rivestito da A., correggendo la sovrapposizione dei personaggi ovvero l’odierno indagato e tale M. (OMISSIS): abitavano nello stesso luogo".

3. Ora, se si pone attenzione alle doglianze dedotte nel presente ricorso (pag. 6 – 12), è facile avvedersi che il ricorrente ripropone le stesse censure in ordine alle pretese contraddizioni da cui sarebbero affette le dichiarazioni dei collaboranti, censure, però, prese in esame dal tribunale e disattese con motivazioni logica e coerente. E così, quanto alle dichiarazioni del C., il Tribunale spiega le ragioni per le quali, nel primo interrogatorio, il suddetto dichiarante aveva indicato solo il nominativo ( M.) dell’autore dell’agguato e fornisce una razionale spiegazione del motivo per cui, solo apparentemente, vi era una discrasia fra quanto riferito dal C. in ordine al momento in cui l’omicidio era avvenuto ("dopo pranzo") e l’orario effettivo (ore 20,30).

Nessuna discrasia, può, invece, essere rinvenuta nel fatto che, mentre il Ca. aveva affermato che lo stesso A. gli aveva riferito di non aver riconosciuto la vittima che gli era stata indicata dal D., al contrario, il D. aveva riferito che la moglie del C., F.M., rimasta ferita nell’agguato, aveva affermato che il marito prima di essere ucciso le aveva detto di conoscere i due uomini che si avvicinavano all’auto. In realtà, dalle dichiarazioni riportate integralmente nell’ordinanza impugnata, il D. aveva semplicemente affermato che la F. aveva riferito che il marito quando aveva incrociato i due ragazzi a bordo di un ciclomotore, "aveva detto di conoscerle come persone di (OMISSIS)": non aveva, quindi, riferito che le conosceva di nome.

Di scarso momento, poi, la pretesa discrasia in ordine al colore del motociclo utilizzato per l’agguato (celeste per il Ca., blu secondo gli accertamenti di P.G.).

Si può, quindi, affermare che non è vero che il tribunale non abbia valutato l’attendibilità dei dichiaranti e non abbia analizzato le pretese contraddizioni. Al contrario, correttamente, ha rilevato, da una parte, che l’attendibilità dei medesimi era stata valutata positivamente in numerosi processi (e poco rileva che ad essi l’ A. fosse estraneo) e, dall’altra, che, per il caso di specie, tutte le dichiarazioni erano convergenti e le pretese discrasie erano di poco momento e comunque facilmente spiegabili.

4. Stesso discorso, vale, mutatis mutandis, in ordine al contestato delitto di tentato omicidio ai danni di P.A. jr, in relazione al quale il tribunale ha evidenziato che le dichiarazioni rese dai collaboranti D., Ca., Ci. ed E., sono convergenti ed univoche nel descrivere sia il movente, sia il ruolo di esecutore materiale svolto dal D..

Sul punto, nel ricorso, al di là di un generico richiamo a noti principi giurisprudenziali, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe verificato l’attendibilità estrinseca dei suddetti collaboratori. Sennonchè si deve replicare che, trattandosi degli stessi dichiaranti nell’episodio dell’omicidio C. (la cui attendibilità, come si è detto, era stata ampiamente verificata sia sotto il profilo estrinseco che intrinseco), il tribunale non aveva la necessità di ripercorrere nuovamente lo stesso iter essendo sufficiente la verifica che le dichiarazioni era tutte convergenti ed univoche.

5. In conclusione, il ricorso è manifestamente infondato atteso che il ricorrente in modo surrettizio, tenta di introdurre, in modo inammissibile, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dal tribunale il quale, con motivazione accurata, logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva del prevenuto. Pertanto, non essendo ravvisabili quelle incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, mero merito, va dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *