T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-11-2011, n. 2952

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con bando del 30.7.2010 il Politecnico ha indetto una procedura di gara per l’affidamento dei "servizi integrati di manutenzione e gestione calore M&C degli edifici della sede di Milano", suddivisi in due lotti, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (per un periodo di 52 mesi e per importi di Euro 29.030.300,00 per il lotto I e di Euro 19.560.300,00 per il lotto II con previsione di una soglia di sbarramento pari a punti 350/1000, da conseguire in sede di valutazione dell’offerta tecnica, necessaria per l’ammissione alle successive fasi della procedura.

Alla gara, previo esperimento della fase di prequalifica, sono state ammesse 5 concorrenti.

All’esito della valutazione tecnica, la ricorrente, non avendo conseguito il punteggio tecnico minimo prescritto, (punti 286,67 relativamente al lotto I e 304,23 relativamente al lotto II, é stata esclusa dalla gara che, esaurite le successive fasi, é stata aggiudicata alle odierne controinteressate (CPL C. il lotto I e P.V. il lotto II).

Acquisita la disponibilità della documentazione di gara in sede di accesso, la ricorrente ha impugnato i descritti esiti concorsuali, deducendo:

– l’illegittimità della clausola di sbarramento;

– la contraddittorietà della stessa clausola per contrasto del punteggio minimo richiesto in sede di lettera di invito (punti 350) con quello richiesto dal capitolato d’appalto (punti 400);

– l’illegittimità della composizione della Commissione di gara;

– l’incongruità della valutazione tecnica della propria offerta;

– l’illegittimità dell’aggiudicazione del lotto II.

L’Amministrazione e le controinteressate si sono costituite in giudizio, resistendo alle avverse censure e chiedendo la reiezione del ricorso.

La controinteressata P.V. ha, altresì, preliminarmente eccepito la tardività dei primi due motivi di ricorso.

All’esito della pubblica udienza del 2.11.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Può prescindersi da ogni considerazione circa l’eccepita tardività dei primi due motivi, essendo il ricorso infondato.

Con il primo, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità della previsione della soglia di sbarramento in quanto contenuta "per la prima volta" nella lettera di invito. La clausola contestata introdurrebbe un nuovo criterio di selezione non previsto nel bando di gara in violazione degli artt. 83, comma 2 e 67 del D.Lgs. n. 163/2006 a norma dei quali detti criteri dovrebbero essere disciplinati in sede di bando e, solo nell’ipotesi di silenzio sul punto, demandati alla lettera di invito. Nel caso di specie il bando di gara sarebbe stato di per sé esaustivo, precludendo l’introduzione di ulteriori criteri in altra sede.

La censura è infondata.

Il bando, al punto IV 2, in tema di "criteri di aggiudicazione", specificava che l’appalto sarebbe stato aggiudicato, ricorrendo al metodo della "offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara".

Il disciplinare, al "Titolo VII – Criteri di aggiudicazione" precisava che "la lettera d’invito" avrebbe contenuto "la disciplina di dettaglio della procedura di aggiudicazione".

La lettera di invito, al punto 9, rendeva noto che "le offerte che non conseguiranno un punteggio minimo relativo al progetto tecnico di punti 350/700 saranno escluse dalla procedura".

Il duplice rinvio, operato nel bando con riferimento al disciplinare e nel disciplinare con riferimento alla lettera di rinvio, priva di pregio la censura, palese essendo la legittimità dell’operato della Stazione appaltante.

Con il secondo motivo S. S.p.A. ha dedotto la contraddittorietà della disciplina di gara, laddove nella lettera di invito si fissava la soglia di sbarramento in punti 350 punti, mentre nel capitolato, la medesima soglia veniva fissata in 400 punti.

Le censura è, peraltro, inammissibile per carenza di interesse in quanto la ricorrente è stata esclusa per non aver raggiunto i 350 punti che rappresentano il livello di soglia ad essa più favorevole.

Con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della composizione della Commissione di gara, in particolare contestando la designazione, quale suo componente, dell’Avv. Moscuzza, Dirigente dell’Area legale del Politecnico, che non sarebbe pretesamente in possesso, in virtù della professione esercitata, delle competenze tecniche necessarie (comprendenti giudizi in ordine alle caratteristiche di sistemi informativi, alle modalità di gestione degli interventi manutentivi, al grado di interazione del sistema "call & contact center", ai sistemi di gestione qualità e sicurezza del sevizio, al monitoraggio e messa in sicurezza e alle frequenze di intervento sul patrimonio immobiliare, al progetto migliorativo di monitoraggio ambientale).

La vista censura è, tuttavia, inammissibile in quanto fondata sulla sola qualifica professionale del Commissario dalla quale dovrebbe trarsi la mancanza di competenze in materia in difetto di riferimenti ad elementi specifici desumibili dal curriculum del Dirigente o dalle sue pregresse esperienze professionali.

In ogni caso deve rilevarsi che l’Avv. Moscuzza vanta una diversificata esperienza alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed è l’attuale Dirigente dell’area legale del Politecnico, qualifica che lo legittima alla partecipazione ad una commissione di gara della quale fanno già parte, a garanzia della necessaria competenza tecnica dell’organo valutativo, quattro professionisti esperti della specifica materia.

Il giudizio di adeguatezza della Commissione sotto lo specifico profilo della competenza tecnica necessaria, peraltro, come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare, non implica che ciascun Commissario debba possedere tutte le cognizioni rilevanti in relazione allo specifico oggetto dell’appalto, ma che tale competenza debba risultare dall’insieme delle esperienze di ciascun componente e come tale riferibile all’organo nel suo complesso

(TAR Lazio, Roma, Sez. II, 14 marzo 2011, n. 2241).

Con il quarto motivo la ricorrente ha contestato i giudizi tecnico -discrezionali espressi in merito alla sua offerta che sarebbe stata incisivamente sottovalutata.

In particolare, con riferimento alla voce "Sistema informativo":

a. in relazione alla sottovoce 1.1 (valutata con 8 punti su un massimo di 5), ha lamentato la mancata considerazione del filmato allegato a corredo della relazione descrittiva, desunta dalla circostanza che il giudizio espresso ha dato atto della "assenza dell’applicazione sul prototipo" che, al contrario, sarebbe stato "puntualmente presente" come dimostrerebbe l’offerta cartacea;

b. in relazione alla sottovoce 1.2 (valutata con 6,4 punti su un massimo di 40), "Piano di progetto per lo sviluppo e l’implementazione del sistema", ha dedotto che la Commissione avrebbe penalizzato la ritenuta "limitazione dell’orizzonte temporale del piano e delle relative attività alla sola fase di mobilitazione". La ricorrente, a tal proposito, riconosce di aver proposto l’effettuazione delle operazioni di implementazione del sistema in tempi rapidi e già nella fase preliminare, ma ha allegato che tale celere avvio avrebbe dovuto essere considerato un pregio dell’offerta e non una una nota critica;

c. in relazione alla sottovoce 1.3 "Costruzione del cruscotto di gestione" (valutata con 4,8 punti su un massimo di 30) la ricorrente ha ancora lamentato che la Commissione avrebbe ritenuto il progetto carente di dati e informazioni circa l’illustrazione delle modalità di visualizzazione del cruscotto mentre tali informazioni sarebbero contenute nel paragrafo 3.1.

d. in relazione alla voce 3.3 "Piano di gestione per la qualità" (valutata 5,85 punti su un massimo di 15), ha contestato il giudizio di superficialità e lo scarso approfondimento dello specifico profilo della sua offerta, imputata alla limitazione del numero di pagine imposta dalla Stazione appaltante, che avrebbe imposto la estrema sinteticità del documento.

Le dette censure sono inammissibili prima ancora che infondate.

giugno 2010, n. 3890)

Sotto un preliminare profilo va osservato che la valutazione tecnico – discrezionale espressa dalla Commissione di gara in ordine ai contenuti tecnici dell’offerta non può essere messa in discussione se non in presenza di puntuali elementi che rendano evidenti l’erroneità della valutazione compiuta e che giustifichino, occorrendo, un’approfondita verifica in sede giurisdizionale tramite l’eventuale ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio.

La ricorrente si è, invero, sottratta, a tale onere, non emergendo alcun elemento puntuale e preciso nelle introdotte censure.

E’, invero, sufficiente, rilevare in proposito che:

quanto alla valutazione del Sistema informativo i rilievi denunciati sono di estrema genericità, risolvendosi in definitiva in una sovrapposizione del giudizio ivi formulatoa quello del seggio di gara; non è chiaro, in particolare, di che cosa si dolga la ricorrente, atteso che i contenuti del filmato del quale si lamenta la mancata considerazione hanno costituito oggetto dell’offerta cartacea;

quanto al secondo la ricorrente si limita a richiedere la mera sostituzione del giudizio della Commissione con quello diametralmente opposto da essa illustratp, qualificando del tutto apoditticamente come positivo un elemento che la Commissione ha ritenuto all’opposto un aspetto critico del progetto, il tutto egualmente arguito sulla sola base di un diverso giudizio non altrimenti argomentato;

quanto al terzo profilo, con il quale è stato contestato il giudizio di completezza o meno delle informazioni relative al cruscotto di gestione, non è del pari presente alcuna allegazione riferita alle informazioni che sarebbero state ignorate;

relativamente alla valutazione del "Piano di gestione per la qualità" la ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura, limitandosi ad imputare il mancato approfondimento del tema alla richiesta sinteticità della relazione imposta dalla disciplina di gara (numero di pagine predeterminato).

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto con riferimento alla domanda di annullamento dell’impugnata esclusione, il che determina l’inammissibilità delle censure oggetto del quinto motivo di ricorso, con le quali la ricorrente ha assunto l’illegittimità degli esiti concorsuali relativi al lotto II.

E’, infatti, indirizzo incontroverso della giurisprudenza che la concorrente esclusa non vanti alcun titolo all’impugnazione della successiva aggiudicazione della gara, non potendo essa, proprio in virtù della patita esclusione, ottenere alcun vantaggio da un eventuale accoglimento del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente nella misura di Euro 4.000,00, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A., in favore di ciascuna parte costituita.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.

Spese a carico come da motivazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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