Cass. civ. Sez. VI, Sent., 24-04-2012, n. 6458 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che M.M., con ricorso dell’11 novembre 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Trento depositato in data 5 agosto 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del M. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 2.025,00, a titolo di equa riparazione;

che il Ministro della giustizia, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 20 aprile 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) il M. era stato sottoposto a custodia cautelare nel marzo 1995, nell’ambito di un procedimento penale promosso dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia; b) il Tribunale di Venezia aveva pronunciato sentenza in primo grado il 22 dicembre 2008;

che la Corte d’Appello di Trento, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in sette anni la durata ragionevole del processo penale presupposto, in ragione sia della gravità dei reati sia dell’elevato numero di imputati – ha fissato in sei anni e nove mesi la durata irragionevole di tale processo ed ha liquidato a titolo di equa riparazione la somma di Euro 2.025,00, sulla base di un parametro annuo di Euro 300,00, "in relazione alla personalità del ricorrente".

Motivi della decisione

che, con i motivi di censura, viene denunciata dal ricorrente come illegittima – ferma restando la durata irragionevole del processo presupposto fissata in sei anni e nove mesi – anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, la determinazione del quantum dell’indennizzo sulla base di un parametro irrisorio e contrastante con le indicazioni della Corte EDU, parametro inoltre stabilito sull’apodittico e inspiegato rilievo della "personalità del ricorrente";

che il ricorso merita accoglimento;

che, in particolare, i Giudici a quibus si sono discostati dal consolidato orientamento di questa Corte che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, inoltre, gli stessi Giudici hanno fissato in Euro 300,00 annui la misura dell’indennizzo "in relazione alla personalità del ricorrente", criterio del tutto estraneo alla logica ed ai parametri della legge sull’equa riparazione;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 6.000,00 per i sei anni e nove mesi circa – riconosciuti dalla Corte trentina e non censurati – di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4^, e B, paragrafo 1^, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento al ricorrente della somma di Euro 6.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

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