T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-11-2011, n. 2948 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor E.S. ha impugnato il provvedimento con il quale l’Amministrazione lo ha dichiarato decaduto dall’assegnazione dell’alloggio di e.r.p. n. 58, sito in Via Satta, n.1.

L’impugnato decreto è stato adottato sul presupposto che il ricorrente avesse "ceduto in parte lo stesso alloggio senza la preventiva autorizzazione del Gestore a terze persone allo stato ignote" e previa contestazione, in un primo tempo, della fattispecie dell’abbandono (raccomandata AR del 4.6.2007) e, in un secondo tempo, della cessione parziale dell’immobile (raccomandata AR del 13.1.2008).

Il ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti impugnati, in epigrafe specificati, negando l’esistenza dei presupposti di fatto contestati e deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Comune di Milano si è costituito in giudizio, replicando alle avverse censure e chiedendo la reiezione del ricorso.

Nella camera di consiglio del 22.10.2008 è stata accolta l’istanza di sospensione e all’esito della pubblica udienza del 16.11.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorrente deduce che il decreto impugnato sarebbe privo di una congrua motivazione e contraddittorio nei suoi contenuti riferendosi a due fattispecie differenti quali l’abbandono e la cessione a terzi.

Quanto alla contestata cessione dell’alloggio, non potrebbero ricorrere i presupposti di cui all’art. 18, lett. a) del R.R. n. 1/2004 in quanto non sarebbero stati individuati i terzi in favore dei quali il signor E.S. avrebbe ceduto l’alloggio.

Non potrebbe, inoltre, ricorrere nemmeno la fattispecie di cui alla successiva lett. b), stante la mancata specificazione tanto del periodo in cui si sarebbe consumato l’allontanamento.

Il ricorso è infondato.

L’iniziativa provvedimentale in questa sede contestata è stata preceduta da una puntuale istruttoria sviluppatasi attraverso ripetuti sopralluoghi, sia da parte dell’Ente gestore (rapporti del 28.7.2006, 10.1.2007 e 22.2.2007) che da parte della Polizia Municipale (20, 23 e 24.4.2007) nel corso dei quali il ricorrente non è mai stato reperito all’interno dell’alloggio.

In sede di un ulteriore accesso, effettuato in data 15.11.2007, lo stesso, presente sul posto, ha riferito che la moglie si trovava in Egitto con i tre figli in quanto questi ultimi frequentano le scuole in patria e di abitare stabilmente in altro luogo.

Nell’occasione sono state, altresì, acquisite notizie dal custode dello stabile, il quale ha riferito che il ricorrente aveva fatto da qualche tempo ritorno nell’alloggio dopo un periodo di assenza e che lo utilizzava come albergo, dando ospitalità a connazionali.

Detti documentati esiti privano di pregio il denunciato difetto di istruttoria ed integrano la fattispecie di cui all’art. 18, comma 1, lett. a), a norma del quale "il comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell’ente gestore, la decadenza dall’assegnazione nei confronti di chi si trova in almeno una delle seguenti condizioni: a) abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli o sue pertinenze".

Infondato è, altresì, il dedotto difetto di motivazione.

La disposizione normativa applicata è stata espressamente richiamata nel provvedimento impugnato così come sono stati indicati gli estremi dei rapporti dell’Ente Gestore e della Polizia Municipale e, ancorché in sintesi, i relativi esiti.

Risultano, pertanto, esternati e portati a conoscenza del ricorrente i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato l’adozione del provvedimento impugnato.

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in virtù della specificità delle questioni trattate, giuste ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

l Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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