T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 29-11-2011, n. 2947 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.

Il Tribunale ha disposto CTU medicolegale, per accertare la sussistenza delle condizioni di salute tali da giustificare l’assegnazione in deroga dell’alloggio ERP.

A seguito della CTU, il Comune ha accolto l’istanza del ricorrente, sicché questi non ha più interesse a coltivare il ricorso, che è divenuto improcedibile.

Nel peculiare caso di specie, le spese restano compensate, con eccezione della spesa per CTU, che va posta in via definitiva a carico del Comune.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese.

Pone a carico del Comune le spese di CTU.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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