Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-04-2012, n. 6382 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.S. chiedeva al Tribunale del lavoro di Grosseto il riconoscimento dei benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione all’avvenuta esposizione all’amianto. Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza del 1.7.2008;

sull’appello dell’INPS la Corte di appello di Firenze con sentenza del 10.7.2009 lo accoglieva e dichiarava inammissibile la domanda per intervenuta decadenza D.P.R. n. 639/7, ex art. 47, così come modificato dal D.L. n. 2384 del 1992. La Corte territoriale rilevava che all’epoca della presentazione della domanda il ricorrente non era pensionato e che si era richiesta solo la concessione del beneficio di cui sopra e che pertanto era inapplicabile quanto stabilito della dalla Corte di Cassazione a sezione unite con sentenza n. 12720/09.

La domanda giudiziaria era stata proposta dopo il termine decadenziale.

Ricorre il C. con un unico, articolato motivo di ricorso.

Resiste l’INPS con controricorso; le parti hanno depositato memorie difensive.

Motivi della decisione

Con il motivo formulato si allega la violazione o falsa applicazione di legge con riferimento al D.L. n. 384 del 1992, art. 47: non si era richiesta una prestazione pensionistica ma un beneficio (rivalutazione della propria posizione contributiva) sulla concessione del quale era irrilevante la fase amministrativa. Per analogia andava applicato il principio stabilito dalla Corte di cassazione a sezione unite n. 12720/2009.

La censura appare infondata in quanto, come già osservato da un precedente di questa Corte che si condivide pienamente, in una controversia analoga (Cass. 19 maggio 2008, n. 12685) essendo la domanda relativa non alla determinazione dei singoli ratei di pensione, ma relativa all’accertamento dei contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, non sussiste alcuna ragione per non applicare il termine decadenziale di cui all’art. 47 (cfr. sul punto anche le ordinanze nn. 7138/2011; n. 8926/2011;

12052/2011). La richiamata decisione di questa Corte n. 12720/2009 appare non pertinente nel caso in esame perchè, come già detto, nella presente controversia non si dibatte del diritto all’adeguamento della prestazione previdenziale già ottenuta.

La sollevata questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 47 per violazione dell’art. 38 Cost. (solo nella memoria autorizzata) appare comunque manifestamente infondata in quanto il termine decadenziale appare congruo in ordine ad una piena ed effettiva tutela e garanzia dell’interesse costituzionalmente garantito del diritto a pensione, che – nel caso in esame – peraltro non viene affatto travolto in quanto tale dalla norma in discussione.

Si tratta di benefici aggiuntivi che, richiesti in via amministrativa, andavano poi rivendicati entro un termine del tutto ragionevole, al Giudice, il che non è avvenuto per fatto addebitabile al ricorrente, il quale certamente così agendo non ha perso l’effettività del diritto (nel suo nucleo sostanziale) riconosciutogli all’art. 38 Cost..

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Stante la complessità della materia e le pregresse incertezze giurisprudenziali si devono compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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