Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-09-2011) 27-10-2011, n. 38912 Sospensione condizionale concedibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza in data 15/02/2011, il g.u.p. del Tribunale di Torino dichiarava G.G. colpevole del reato di tentata estorsione e lo condannava alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, disponendo la sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p..

In ordine alla concessione del suddetto beneficio, il g.u.p rilevava che "non costituiscono condizioni formalmente ostative le precedenti condanne, avendo ad oggetto, come già rilevato, una pena detentiva – due mesi di reclusione – ed essendo stata applicata la sospensione condizionale con una soltanto di esse, la prima, irrogata dal tribunale militare di Palermo per un fatto di diserzione, sostanzialmente privo di significato prognostico negativo, commesso nel 1998". p.2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Torino deducendo violazione dell’art. 165 c.p., comma 2 per non avere il giudice, a seguito della concessione per la seconda volta del beneficio della sospensione condizionale, subordinato il suddetto beneficio al risarcimento del danno in favore della parte civile. p.3. Il ricorso è fondato per le ragioni indicate dal P.G. ricorrente. Infatti, il g.u.p., avendo l’imputato già beneficiato della sospensione condizionale, ed essendosi costituita la parte civile, avrebbe dovuto (e non potuto), ai sensi dell’art. 165 c.p., comma 2 subordinare la concessione del beneficio al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio al Tribunale di Torino per nuova decisione sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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