Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-04-2012, n. 6381 Retribuzione pensionabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Bari, D.P.B.R., operaia agricola a tempo determinato, iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza e titolare di pensione I.N.P.S., esponeva che in conseguenza di una erronea interpretazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28, l’I.N.P.S. le aveva attribuito un trattamento pensionistico inferiore a quello spettante, avendo l’Istituto fatto riferimento, per la determinazione della retribuzione pensionabile, al salario medio convenzionale previsto dai D.M. di cui agli artt. 5 e 28 del D.P.R. citato.

Chiedeva dunque la condanna dell’I.N.P.S. alla riliquidazione della pensione in godimento, da calcolarsi sulla base del salario convenzionale pubblicato nell’anno successivo a quello in cui il lavoro era stato prestato.

Costituitosi l’I.N.P.S., il Tribunale di Bari con sentenza del 9.12.2008 accoglieva la domanda, sentenza riformata dalla Corte d’appello di Bari depositata il 21.9.2009. La Corte richiamava il più recente orientamento della Suprema Corte sul punto (Cass., n. 2531/2009, Cass. n. 2596/09; Cass. n. 4355/2009) che aveva fatto applicazione della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21, di interpretazione autentica della L. n. 457 del 1972, art. 3 con conseguente affermazione della legittimità del comportamento dell’INPS. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la D.P., affidato ad un motivo.

Resiste l’INPS con controricorso, che ha depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

Nel motivo formulato si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 488 del 1968, artt. 5 e 28, della L. n. 457 del 1972, art. 3; della L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21, dell’art. 153 del 1962, della L. n. 160 del 1975, art. 26, comma 3 e della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, degli artt. 3 e 38 Cost.. La L. n. 144 del 1999, art. 45, comma 21, può applicarsi solo per la individuazione della retribuzione da porre a base di calcolo della indennità di malattia, ovvero delle prestazioni temporanee, ma non anche delle prestazioni pensionistiche. Inoltre il principio generale in tema di determinazione delle retribuzione pensionabile, come desumibile dalla L. n. 297 del 1982, è che la misura del trattamento sia agganciata all’ultima retribuzione, principio non osservato nella prassi dell’INPS. Inoltre ben si potrebbe liquidare il trattamento sulla base dei salari registrati nell’ultimo anno di lavoro, anche se pubblicati dopo la data del trattamento, in quanto si potrebbe erogarli come differenze.

Il ricorso è infondato.

Va ricordato che questa Corte, rimeditato il precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2377 del 5 febbraio 2007, ha ritenuto (Cass. 30 gennaio 2009 n. 2531; Cass. 3 febbraio 2009 n. 2596; Cass. 23 febbraio 2009 n. 4355) che "in tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28 e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno dai D.M. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale nell’anno precedente, ciò trovando conferma – oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione previdenziale di settore – anche nella disposizione di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21, che, nell’interpretare autenticamente la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno precedente".

La Corte non ha ragione di discostarsi dalle citate pronunce (che esclude la tesi avanzata nel ricorso per cui l’art. 45 si applicherebbe solo al trattamento di malattia), che trovano peraltro ulteriore conforto nella sentenza n. 257 del 2011 della Corte Cost..

Nelle more è infatti intervenuto la L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 5 (legge finanziaria 2010), avente il seguente tenore: "la L. 8 agosto 1972, n. 457, art. 3, comma 3, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto alla citata L. n. 457 del 1972, art. 3, comma 2, per gli operai a tempo indeterminato". La Corte Cost. nel respingere le questioni di legittimità costituzionale della L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 5, ha confermato che non appare irragionevole la finalità perseguita dal legislatore, diretta a ricondurre il sistema ad una disciplina uniforme, utilizzando, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni in questione, le retribuzioni dell’anno precedente.

Pertanto le questioni di legittimità costituzionale prospettate nel primo motivo sono già state valutate dalle Corte delle leggi che le ha respinte, in relazione ai parametri oggi riproposti nell’ultima parte del motivo.

Il ricorso va pertanto rigettato. Stante la natura della controversia e la pregressa incertezza giurisprudenziale, l’approvazione di una norma di interpretazione autentica in materia, si devono compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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