Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 24-04-2012, n. 6378 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- D.S.V., G.M., N.R. e P.M.R., unitamente ad altri lavoratori di cui qui non rileva la posizione, con separati ricorsi al giudice del lavoro di Roma successivamente riuniti convenivano in giudizio l’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, di cui erano stati dipendenti, per ottenere la liquidazione, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, delle maggiori somme maturate per la polizza assicurativa (c.d. polizza n. (OMISSIS)) stipulata in data 1.1.83 fra ENEA ed INA, di cui erano beneficiari i dipendenti dell’Agenzia.

2.- Con riferimento alla posizione dei ricorrenti sopra indicati il Tribunale dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo.

Proposto appello dai predetti, la Corte d’appello di Roma con sentenza 30.08.10 rigettava l’impugnazione.

3.- Quanto alla giurisdizione la Corte riteneva irrilevante la qualificazione assegnata dai dipendenti all’azione intrapresa, dovendo invece considerasi l’illecito posto alla base dell’istanza risarcitoria sul piano sostanziale e, in particolare, dovendo valutarsi se l’ingiustizia del danno fosse causata dalle modalità di gestione del rapporto di impiego da parte dell’Amministrazione interessata. Nel caso di specie la contestazione era di carattere contrattuale in quanto la condotta (mancata erogazione dei frutti della polizza) aveva rilievo esclusivo nell’ambito del rapporto di impiego e non incideva sulla sfera giuridica dei soggetti estranei.

Veniva, dunque, ribadito che per i rapporti di impiego cessati prima del 30.06.98, per i quali erano maturati prima di tale data gli eventi posti a base della pretesa dedotta in giudizio, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, la giurisdizione apparteneva al giudice amministrativo.

La stessa Corte, ritenendo non chiare le date di collocamento a riposo degli appellanti, pronunziava anche sul merito della domanda.

In particolare, escludeva che ENEA stipulando con l’INA una convenzione assicurativa, in forza della quale erano state accese polizze individuali intestate a ciascun dipendente, avesse voluto predisporre la provvista per un emolumento aggiuntivo da erogarsi ai propri dipendenti alla cessazione del rapporto, dato che l’Ente aveva l’unico obiettivo di costituirsi le disponibilità economiche occorrenti per far fronte al trattamento di fine rapporto per ciascuno dei dipendenti dovuto ai sensi della L. n. 297 del 1982. In ogni caso, ove alla polizza fosse stata attribuita una funzione giustificatrice ulteriore e diversa dalla mera cessazione del rapporto di lavoro, la previsione sarebbe incorsa nel divieto sancito dalla L. n. 297, che impedisce all’autonomia privata la conservazione o l’introduzione di trattamenti di fine rapporto aventi, sia pure con diversa struttura, funzione di integrazione o di mera duplicazione di quella legale.

4.- Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione D. S.V., G.M., N.R. e P.M. R.. Si difende l’ENEA con controricorso.

Motivi della decisione

5.- Con i primi due motivi i ricorrenti, premesso di aver tutti lasciato il servizio prima del 30.06.98, contestano la sentenza per l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

5.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione dell’art. 1 c.p.c., e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, e art. 69, comma 7, ed è contestata l’affermata giurisdizione del giudice amministrativo. 1 ricorrenti fondano la domanda sulla propria qualità di beneficiari della polizza assicurativa e non su quella di parti contrattuali, così deducendo un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione. Si verte, dunque, in tema di domanda risarcito ria proposta ex art. 2043 c.c., avente ad oggetto la violazione di una prestazione nascente non dal rapporto di lavoro (o dalle sue modalità di gestione), ma dal contratto di assicurazione stipulato dall’Ente a favore di ciascuno dei singoli dipendenti, ed estesa a tutti i profili di danno, ivi compreso il danno morale. Tale qualificazione della domanda prescinde dalle obbligazioni di natura contrattuale assunte dal datore nel rapporto di lavoro e riconduce l’azione nella giurisdizione del giudice ordinario, il quale è sempre competente per le azioni extracontrattuali fondate su richieste risarcitorie nascenti da atto illecito dell’Amministrazione.

5.2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa interpretazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, in relazione agli artt. 3, 10, 111 e 117 Cost., nonchè agli artt. 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed agli artt. 6, 13, 14, 17 e 18 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU). In applicazione del combinato disposto di tali disposizioni, viene richiesto che l’art. 69, comma 7, venga applicato nei senso di riconoscere la giurisdizione ordinaria anche per le posizioni maturate prima del 30.6.98, per non arrecare ingiustificati ed irragionevoli trattamenti discriminatori fondati sull’età degli aventi diritto, in relazione a quanto previsto dal contratto assicurativo per la scadenza delle polizze individuali, di modo che non si precluda a coloro che sono cessati dal servizio prima di quella data l’effettiva possibilità di agire giudizialmente, proponendo la propria domanda all’a.g.o., laddove sia decorso il termine del 15.9.00 previsto, a pena di decadenza, per adire il giudice amministrativo.

6.- Con il terzo motivo è chiesta la revocazione della sentenza impugnata, sostenendosi che il Collegio di secondo grado sarebbe incorso in un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto ha statuito sul merito nell’erronea convinzione che tra le parti fosse in contestazione la data di cessazione dal servizio dei ricorrenti e che il primo giudice avesse anch’egli adottato pronunzia di merito.

7.- Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

8.- Il primo motivo è infondato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni unite, la quale, con riferimento alla fattispecie ora in esame, ha affermato che le controversie promosse da dipendenti in servizio o in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato ed aventi per oggetto il trattamento integrativo erogato dagli stessi in aggiunta alla pensione, essendo relative a prestazioni che ineriscono al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l’ente datore, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell’accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto. Le controversie in questione sono, pertanto, devolute al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (cui ora corrisponde il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, con riferimento, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all’epoca della sua emanazione (S.U. 12.10.09 n. 21554, ripresa da altre pronunzie successive, tra cui si segnalano le sentenze 29.07.11 n. 16630 e 9.11.11 n. 23303).

9.- Con riferimento alla domanda di corresponsione del trattamento assicurativo risultante dalla polizza individuale stipulata dal datore di lavoro, proposta dai dipendenti dell’ENEA cessati dal servizio prima del 30.06.98, le Sezioni unite hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo essenzialmente sulla base dei seguenti argomenti.

9.1.- La prestazione oggetto della domanda non ha natura previdenziale, in quanto non è richiesta nei confronti di un ente preposto alla previdenza obbligatoria nell’ambito di un rapporto previdenziale che trovi fonte esclusiva nella legge ed abbia soggetti e contenuto diversi rispetto al rapporto di lavoro, che nell’ambito del rapporto previdenziale costituisce solo il presupposto di fatto.

Nel caso di specie, invece, la domanda ha ad oggetto una forma di previdenza interna a carattere aziendale, strettamente inerente il rapporto, il che la rende parte dell’obbligandone retributiva e di stretta competenza del giudice del rapporto (S.U. n. 21554 del 2009, cit.).

9,2.- Ai fini dell’individuazione del giudice destinato a conoscere delle cause di risarcimento del danno patito dal pubblico dipendente per comportamenti posti in essere dall’Amministrazione prima del 30.6.98, è necessario verificare se l’illecito ascritto nasca da responsabilità contrattuale o extracontrattuale (S.u. 27.01.11 n. 1 875).

9.3.- Ai fini di tale verifica, è irrilevante la qualificazione giuridica assegnata all’azione dall’interessato, dovendosi verificare i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito, nel senso che esiste giurisdizione del giudice ordinano ove la condotta lesiva possa esplicarsi indifferentemente sia verso i dipendenti che verso gli estranei al rapporto di lavoro, mentre esiste giurisdizione del giudice amministrativo ove la condotta sia tale da escluderne la rilevanza nei confronti dei soggetti estranei al rapporto di pubblico impiego.

10.- Con riferimento al caso di specie le Sezioni unite, infine, hanno escluso che valga a radicare la giurisdizione del giudice ordinano la circostanza che, per comportamento risalente ad epoca anteriore al 30.6.98, venga proposta domanda di risarcimento del danno morale, atteso che il giudice amministrativo, per le controversie devolute alla sua giurisdizione, ai sensi della L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 35, conosce anche del risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla Pubblica Amministrazione (S.U. 23.03.11 n. 6599).

11.- Con il secondo motivo parte ricorrente sostiene che "nel caso di specie, l’aver ritenuto estinti per decadenza i diritti dei dipendenti ENEA cessati dal servizio anteriormente alla data del 30.6.98, in quanto non azionati entro il 15.9.00, è una patente violazione del… diritto all’effettivo ricorso" (pag. 61 del ricorso). Tale affermazione non è riscontrabile nella sentenza ora in esame, che si è limitata a ribadire la carenza di giurisdizione dichiarata dal tribunale ordinario ed a confermare quella amministrativa.

La censura del ricorso per cassazione reca, dunque, l’enunziazione di disposizioni di legge che si assumono violate, senza però l’indicazione delle affermazioni contenute nella decisione impugnata che con esse si porrebbero in contrasto; nella sostanza le censure proposte non hanno specifica attinenza con la decisione.

Tale mezzo di impugnazione è da ritenere inammissibile, atteso che la proposizione di ricorso per cassazione privo di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, (v. S.u. 12.05.08 n. 11650, richiamata da S.U. n. 23303 del 2011 cit.).

12.- E’, invece, inammissibile il terzo motivo, atteso che l’istanza di revocazione, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., avrebbe dovuto essere proposta dinanzi alla Corte d’appello, la quale ha emesso la sentenza contestata, e non con motivo di ricorso per cassazione.

13.- In conclusione, sulla base dei principi sopra enunziati e con riferimento ai motivi primo e secondo, deve ritenersi che il giudice di appello merito, per i dipendenti ENEA cessati dal servizio prima del 30.06.98, abbia correttamente determinato la giurisdizione. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con conseguente rimessione dinanzi al giudice amministrativo.

14.- Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, condannando i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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