Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-09-2011) 27-10-2011, n. 38889

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con atto in data 6 settembre 2010 il Tribunale di Lecce, a seguito di comunicazione e richiesta dell’Agenzia delle entrate, ha disposto la revoca dell’atto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di Z.C..

2. Ricorre per Cassazione lo Z. richiamando la giurisprudenza di legittimità che consente di prendere in esame anche situazioni di fatto successive a quella in atto al momento della presentazione della richiesta. Si aggiunge che il ricorrente non si è limitato ad autocertificare lo stato di disoccupazione ma lo provato, allegando all’istanza di ammissione al patrocinio gratuito un certificato attestante proprio lo stato occupazionale, redatto dal Centro per l’impiego competente. Successivamente è stato altresì prodotto CUD 2000 relativo all’indennità di disoccupazione percepita nell’anno 2009, che riduce il reddito complessivo familiare a poco più di Euro 10.000. Ciò nonostante il giudice procedente ha inspiegabilmente revocato l’ammissione al patrocinio, senza considerare la situazione esistente in epoca successiva all’anno 2008. 3. Il ricorso è infondato. L’ordinanza impugnata da atto che l’ammissione è avvenuta a seguito di dichiarazione redatta nel settembre 2009 con la quale si è attestata l’esistenza di un reddito familiare di Euro 5884. Si aggiunge che il reddito valutabile è quello relativo all’anno 2008 e che l’Agenzia delle entrate ha comunicato che il reddito imponibile complessivamente conseguito dal nucleo familiare dell’istante nel corso di quell’anno è stato di Euro 16.258. Se ne desume che la dichiarazione presentata è falsa e che è stato superato il limite di reddito per poter fruire del beneficio richiesto.

L’atto da altresì conto della memoria difensiva nella quale l’interessato espone di essere disoccupato da gennaio 2009 e che conseguentemente, attesa la situazione esistente in tale ultimo anno, sussistono nel presente le condizioni per la fruizione del beneficio.

Tale tesi viene tuttavia disattesa. Si considera che le richieste difensive sono prive di prova, non essendo stato prodotto alcun certificato ufficiale; e che nessun elemento probatorio è stato fornito onde escludere la possibilità che l’istante abbia percepito altri redditi nel medesimo anno 2009.

Tale argomentazione mostra che si è in presenza di provvedimento immune da vizi logico-giuridici che lo possano inficiare. Infatti, si prende in considerazione la documentazione prodotta dal ricorrente, ma si perviene alla argomentata conclusione che essa non fornisca la prova concludente in ordine al fatto decisivo che il complesso dei redditi fruiti nell’anno 2009 da qualsiasi fonte non abbia superato i limiti di legge. Si è in presenza di tipico apprezzamento di merito che, essendo coerentemente argomentato, non può essere sindacato nella presente sede di legittimità.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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