T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 29-11-2011, n. 2248 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 16/02/2001 e depositato il 01/03/2001, l’impresa ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, articolando altresì domanda di risarcimento del danno.

Premette di aver partecipato alla gara indetta dalla Provincia Regionale di Palermo per l’appalto di lavori "di pronto intervento per la manutenzione straordinaria sulle strade provinciali dell’Area n.2 Polo di Mussomeli Zona B" e di essere stata esclusa dalla stessa con irrogazione della sanzione della escussione della cauzione provvisoria, della segnalazione all’Autorità di Vigilanza per i lavori pubblici con conseguente impossibilità di partecipazione alle successive gare indette dal medesimo ente per un anno. A fondamento della impugnata esclusione la Provincia ha posto il ritardo nella produzione del certificato di esecuzione dei lavori di cui all’art.18 comma 6 e dell’art.22 commi 5 e 5 del D.P.R. 34/2000.

A sostegno del ricorso parte ricorrente articola due motivi di censura, con i quali lamenta la violazione dell’art.10 comma 1quater L.109/1994 oltre l’eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e carenza assoluta di istruttoria (prima doglianza); nonché la violazione della medesima disposizione normativa in relazione all’art.1 L.241/90 e dell’art.7 D.P.R.403/98.

Resiste la Provincia di Caltanissetta articolando difese ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sia per la mancata intimazione dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, sia per carenza di interesse (atteso che anche in caso di annullamento degli atti impugnati parte ricorrente non potrebbe comunque conseguire l’aggiudicazione). Nel merito ne ha chiesto il rigetto, siccome infondato.

Con ordinanza 535 del 22/3/2001 è stata rigettata la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2011 il ricorso è stato posto in decisione su richiesta del procuratore della parte ricorrente.

Motivi della decisione

Si controverte sulla legittimità degli atti impugnati con i quali la Provincia Regionale di Caltanissetta ha proceduto all’esclusione dell’impresa ricorrente dalla gara d’appalto in narrativa meglio individuata, con conseguente escussione ella cauzione provvisoria e segnalazione all’Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici. Dal ché ne deriverebbe per l’impresa l’impossibilità temporanea -per un anno- di poter partecipare ad altre gare indette dal medesimo ente locale.

A fondamento dell’impugnata esclusione l’Amministrazione ha posto la mancata produzione, nei termini assegnati, del certificato previsto di esecuzione dei lavori di cui all’art.18 comma6 e dall’art.12 commi 5 e 7 del D.P.R. 34/2000.

Occorre preliminarmente scrutinare le due eccezioni di rito sollevate dalla Provincia di Caltanissetta con il controricorso del 22/3/2001.

Entrambe sono da disattendere.

Ed invero, il provvedimento impugnato di esclusione avverso il quale ricorre l’impresa non contiene alcuna indicazione dell’esito della gara di che trattasi: dal ché l’impossibilità di individuare alcun controinteressato. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che "L’impugnativa proposta contro l’esclusione da una gara ad evidenza pubblica non ha di fronte controinteressati ai quali occorre notificare il ricorso, non essendo onere del ricorrente seguire gli sviluppi del procedimento ed impugnare gli atti conseguenti, ricercando i controinteressati successivi, mentre occorre notificare il ricorso almeno ad un controinteressato, a pena di inammissibilità, se al momento della proposizione del ricorso avverso il provvedimento di esclusione, siano noti al soggetto escluso i beneficiari della procedura" (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 14 luglio 2010, n. 2987; cfr di recente anche Consiglio di Stato, Sez. V, 13 maggio 2011 n.2895).

Inoltre, quanto alla seconda eccezione, l’impresa non ambisce all’aggiudicazione della gara, quanto a scongiurare gli effetti ulteriori connessi all’esclusione dalla stessa (incameramento della cauzione, segnalazione all’Autorità di Vigilanza -con potenziale rischio di irrogazione di ulteriori sanzioni- e impossibilità di partecipazione ad altre gare indenne dalla stessa Provincia anno l’anno seguente).

Venendo al merito del ricorso, con la prima censura parte ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all’art.10 comma 1quater L.109/94 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria. Con la seconda censura, lamenta l’illegittimità della esclusione, siccome nessuna previsione della lex specialis qualificava come perentorio il termine di cui all’art.10 comma 1 quater L.109/94.

Entrambe le doglianze sono prive di pregio.

L’impresa ricorrente, sorteggiata ai fini dell’accertamento dei requisiti dichiarati, adduce di aver presentato la dichiarazione: tuttavia risulta non debitamente e documentalmente contrastato quanto dall’Amministrazione sostenuto, e posto a fondamento dell’impugnata esclusione. Ed invero, malgrado il certificato richiesto sia elencato nella nota di trasmissione, l’Amministrazione non lo ha rinvenuto al momento all’interno del relativo plico. Ciò posto, considerato che "Il verbale di gara pubblica fa piena prova fino a querela di falso sia della sua provenienza che delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti" (Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2188), nessun altro approfondimento istruttorio era esigibile da parte dell’Amministrazione a fronte di quella che palesemente è derubricabile come una dimenticanza (omessa allegazione del documento richiesto, quantunque richiamato nella nota di accompagnamento) dello stesso onerato: che non ha posto in essere alcun mezzo idoneo ad inficiare quanto asseverato dalla stazione appaltante in sede di gara. Né a differenti conclusioni può indurre la successiva trasmissione, oltre il termine previsto dalla normativa richiamata, della documentazione non riscontrata dalla P.A..

Ciò in quanto, in tema di gara per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici, il termine per la produzione dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 10 comma 1quater, l. 11 febbraio 1994 n. 109, in sede di verifica a campione dei requisiti del 10% delle imprese partecipanti sorteggiate, è di natura perentoria, in ragione delle esigenze di celerità di svolgimento della gara pubblica; pertanto, la mancata produzione di documentazione idonea, dotata di valore legale, comprovante i requisiti di qualificazione nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, implica decadenza e obbligo per la stazione appaltante di disporre l’esclusione e le misure sanzionatorie previste (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 18 ottobre 2010, n. 12597; cfr. anche T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 22 luglio 2010, n. 3136)

La giurisprudenza qui condivisa ha infatti affermato che "è legittima l’esclusione da una gara d’appalto, in caso di omessa produzione della documentazione attestante la capacità ex art. 10 quater, l. n. 109 del 1994, non potendo detta omissione essere annoverata tra le mere irregolarità, tanto più, ove, come nella fattispecie, il bando prescriveva l’esclusione in caso di carente o mancata produzione della suddetta documentazione" (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 22 aprile 2010, n. 1485).

La natura perentoria del termine previsto dall’art.10 comma 1 quater, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa qui condivisa, si desume dall’interesse pubblico perseguito, nonché dall’espressa comminatoria di decadenza prevista con il richiamo di automaticità delle sanzioni per il concorrente che non abbia comprovato i requisiti richiesti entro tale termine. Ne consegue che il termine medesimo è posto a garanzia della corretta speditezza procedimentale della gara e a tutela dei terzi (in particolare, dell’impresa collocata al secondo posto); pertanto, la qualificazione del termine in questione come meramente sollecitatorio sarebbe incompatibile con i tempi di svolgimento di una gara pubblica (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 marzo 2010, n. 3211)

Sulla natura perentoria del termine cit. è per altro da registrare un orientamento ormai granitico della giurisprudenza del Consiglio di Stato appare (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 8.5.2002, n. 2482, 18.10.2002, n. 5786, 4.5.2004, n. 2721, 23.1.2007, n. 328; Cons. St., sez. VI, 14.9.2006, n. 5324).

In altri termini, l’art. 10 comma 1 quater, l. n. 109 del 1994 non distingue tra inadempimento formale (mero ritardo nel produrre la documentazione richiesta) e inadempimento sostanziale (mancanza dei requisiti), in rapporto a conseguenze – esclusione dalla gara, incameramento della cauzione e segnalazione all’Autorità di Vigilanza – che conseguono automaticamente alla scadenza del termine prescritto, da ritenere perentorio.

Né a differenti conclusioni potrebbe giungersi in ragione del recente orientamento giurisprudenziale di cui alla decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 9/12/2008 n.6101: come successivamente precisato dallo stesso giudice d’appello, quell’indirizzo potrebbe essere eccezionalmente ritenuto applicabile solo in presenza di ritardi, riconducibili a cause di forza maggiore tempestivamente segnalate alla stazione appaltante. In assenza – come anche nel caso di specie – di tali documentate circostanze, "il ritardo nella consegna delle certificazioni richieste non può viceversa non rivelarsi indice di segno negativo, in ordine alla richiesta affidabilità dell’impresa: affidabilità che costituisce – anche in termini di puntuale adempimento di tutte le prescrizioni di gara – requisito ulteriore e di autonoma rilevanza, rispetto a quelli specificamente richiesti dal bando. Appare d’altra parte evidente che non può addossarsi all’Amministrazione – in qualsiasi caso di superamento di un termine perentorio – la successiva distinzione fra omessa e ritardata consegna dei documenti richiesti, nonché la disamina dell’eventuale scusabilità dell’errore: quanto sopra, con indubbio aggravio procedurale e sacrificio dell’interesse pubblico al rapido espletamento delle procedure di gara" (Consiglio Stato, sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5689).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, i provvedimenti impugnati resistono alle censure articolate dal ricorrente, risultando quindi legittimi. Il ricorso va quindi respinto in quanto infondato. Il rigetto del ricorso induce a disattendere altresì la domanda risarcitoria articolata, in modo per altro del tutto generico, dal ricorrente a margine del gravame.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in quanto infondato.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del’amministrazione resistente che liquida in complessivi Euro.2000,00 (Euro duemila e zero centesimi), oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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