Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-04-2012, n. 6520 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6.7.93 la società cooperativa "Prima Casa soc. coop. a r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempre,conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, la società Itaco s.r.l., (ora Kios s.p.a.), esponendo di aver stipulato con quest’ultima un contratto preliminare di compravendita con cui si era obbligata ad acquistare un lotto di terreno edificabile, sito in (OMISSIS), per il corrispettivo di L. 950.000.000, di cui L. 150.000.000 già versate a titolo di caparra; che, prima della stipulazione del contratto definitivo, il terreno aveva perso la sua vocazione edificatoria per modifica dello strumento urbanistico;

chiedeva, quindi, dichiararsi la risoluzione di diritto, ex art. 1492 c.c., del preliminare di vendita 7 luglio 1991 con condanna della convenuta alla restituzione della caparra versata, oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento del danno per L. 500.000.000.

Costituitasi in giudizio la società convenuta eccepiva, a sua volta, l’inadempimento del preliminare da parte dell’attrice ed, in via riconvenzionale, chiedeva l’emissione di sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., con condanna della cooperativa Prima Casa al pagamento del corrispettivo pattuito, oltre interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento del danno, per L. 950.000.000.

Con sentenza 28.3.1997 il Tribunale rigettava la domanda dell’attrice ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, disponeva il trasferimento del lotto di terreno in contestazione alla società Prima Casa, subordinatamente al pagamento del residuo corrispettivo di L. 800.000.000 oltre interessi legali; rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno e condannava la società attrice al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale decisione la società cooperativa Prima Casa proponeva appello cui resisteva la Kjos s.p.a. che, nella comparsa conclusionale, dichiarava di volere commutare la domanda di adempimento specifico del contratto preliminare in quella di risoluzione del contratto stesso, per inadempimento della cooperativa Prima Casa, sulla base della medesima "causa pretendi", della domanda originaria, con condanna della società stessa al risarcimento del danno per L. 800.000.000, pari alla differenza tra il prezzo originariamente pattuito in L. 950.000.000 ed il valore residuo del terreno a seguito della perdita della capacità edificatoria e della decadenza della concessione edilizia esistente al momento della stipula del contratto preliminare di vendita.

Con sentenza depositata in data 11.3.2008, la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado, rigettando la diversa domanda di risoluzione del contratto avanzata dalla Kyos s.p.a. nel corso del giudizio di appello; compensava tra le parti le spese del giudizio per metà, ponendo la residua metà a carico della società appellante.

Osservava la Corte di merito che la concessione edilizia preventivamente rilasciata conservava efficacia, una volta rispettati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori; che, nella specie, i termini di inizio dei lavori erano stati rispettati dalla precedente proprietaria del terreno sicchè non poteva addebitarsi alla promittente venditrice il mutamento dello strumento urbanistico e la conseguente perdita del carattere edificatorio del terreno promesso in vendita; quanto alla mutatio libelli effettuata dalla società appellata, ex art. 1453 c.c., comma 2, rilevava che la sostituzione della domanda di risoluzione per inadempimento a quella originaria di adempimento del contratto, "non può essere estesa al caso in cui la domanda originaria abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno, che integra un’azione avente un petitum del tutto diverso sia dalla domanda di adempimento che da quella di risoluzione".

Per la cassazione di tale decisione la Kjos s.p.a. propone ricorso affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la s.r.l. Prima Casa, avanzando ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Motivi della decisione

La società ricorrente deduce:

1) falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3;

la Corte d’Appello non aveva tenuto conto che la richiesta di risarcimento del danno aveva natura accessoria rispetto alla domanda principale di adempimento specifico, proposta in via riconvenzionale dalla Kjos s.p.a. sicchè il mutamento di quest’ultima domanda in quella di risoluzione del contratto era ammissibile, essendo rimasti inalterati i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda iniziale;

2) falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

i giudici di appello non avevano considerato che la "mutatio libelli" della Kjos s.p.a. non riguardava la domanda di risarcimento danni, ma quella di adempimento specifico, posto che la richiesta risarcitoria affiancava sia la domanda originariamente introdotta in via riconvenzionale che quella successiva in corso di causa; secondo il disposto dell’art. 1453 c.c., comma 1, peraltro, il contraente adempiente, ha diritto di chiedere, in ogni caso, sia quando chiede la risoluzione del contratto, sia quando ne chiede l’esecuzione, il risarcimento del danno, domanda, quest’ultima, eventuale e distinta rispetto a quella di risoluzione o di adempimento specifico;

3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; La Corte territoriale non aveva considerato che la "mutatio libelli" non aveva interessato la richiesta di risarcimento dei danni, già respinta dal giudice di primo grado per difetto di prova,ma solo la sostituzione della domanda di adempimento specifico del contratto preliminare a quella di risoluzione, avendo la Kjos s.p.a. perso ogni interesse all’originaria domanda, stante il decorso di 16 anni dalla instaurazione del giudizio, durante i quali la coop. Prima Casa si era resa impossidente.

La ricorrente incidentale lamenta:

a) omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 1482 c.c.;

la Corte di merito aveva omesso di esaminare il terzo motivo di appello della società Prima Casa in ordine alla iscrizione, a carico della Kjos, di ipoteca giudiziale per la somma di 500.000.000, in forza di decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca del Popolo, circostanza ammessa esplicitamente dalla società stessa a pag. 10 della comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado e che avrebbe dovuto comportare la risoluzione del contratto preliminare 13.7.1992 ex art. 1482 c.c., avendo la Kjos promesso in vendita il bene "libero da pesi ed ipoteche pregiudizievoli";

b)violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c.;

i giudici di merito avevano disposto il trasferimento del lotto di terreno, ex art. 2932 c.c., con condanna della promissaria acquirente al pagamento del residuo prezzo pattuito, pari a L. 800.000.000, senza tener conto che sul terreno stesso gravava detta ipoteca giudiziale e che, quindi, il pagamento del residuo prezzo andava subordinato alla cancellazione della formalità pregiudizievole.

Il ricorso principale è infondato e, come tale, va rigettato.

Nei contratti a prestazioni corrispettive, l’art. 1453 c.c., attribuisce al primo comma, alla parte adempiente la facoltà di chiedere,in via alternativa, l’adempimento del contratto ovvero la risoluzione di esso, "salvo, in ogni caso il risarcimento del danno", prevedendo, al comma 2, la possibilità di modificare la domanda di adempimento del contratto in quella di risoluzione del contratto. E’ evidente che,in base all’art. 1453 c.c., comma 1, il contraente adempiente ha diritto di chiedere il risarcimento del danno sia quando chieda la risoluzione del contratto e sia quando ne chieda l’adempimento specifico.

Nella specie risulta che la convenuta aveva proposto contemporaneamente alla domanda di adempimento del contratto preliminare anche quella di risarcimento del danno, respinta dal primo giudice per difetto di prova; erroneamente quindi, il giudice di appello afferma che "la sostituzione anche in appello ed eventualmente in sede di giudizio di rinvio, della domanda di risoluzione per inadempimento a quella originaria di adempimento del contratto, non può essere estesa al caso in cui la domanda originaria abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno che integra un’azione avente un petitum del tutto diverso sia dalla domanda di adempimento che da quella di risoluzione", posto che, già primo grado, la Kjos s.p.a. aveva chiesto, in aggiunta alla domanda originaria di adempimento del contratto, quella di risarcimento del danno.

La sentenza citata nella sentenza impugnata (Cass. n. 6161/2004), posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità della domanda di risoluzione del giudizio, "in aggiunta all’originaria domanda risarcitoria", non si attaglia, quindi, al caso in esame in cui, come già detto, la domanda di risarcimento del danno era contestuale a quella di adempimento in forma specifica e, del resto, la sentenza citata fa riferimento all’introduzione della domanda di risoluzione nel corso del giudizio, "in aggiunta" a quella iniziale risarcitoria. Tanto chiarito occorre esaminare se la domanda risarcitoria, proposta in appello congiuntamente alla richiesta di risoluzione del contratto, sia ammissibile e rientri nei limiti in cui l’art. 1453 c.c., comma 1, consente, in deroga alle norme processuali che vietano la "mutatio libelli" nel corso del processo, la sostituzione della domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione per inadempimento e con quella accessoria di risarcimento del danno.

Va evidenziato al riguardo che, contrariamente a quanto sostenuto con il motivo sub 3), la mutatio libelli non ha interessato solo la sostituzione della domanda di adempimento specifico del contratto preliminare con quella di risoluzione, ma anche con quella di risarcimento del danno, avendo la società ricorrente chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni, oltre alla declaratoria di risoluzione del contratto, la condanna della Cooperativa Prima Casa al risarcimento del danno "nella differenza tra il prezzo originariamente pattuito in L. 950.000.000 (pari ad Euro 490.634,05) ed il valore residuo dopo la perdita delle caratteristiche e possibilità edilizie che il bene aveva in forza delle concessione fatta decadere dalla Coop. Prima Casa, che si quantifica in non meno di L. 800.000.000 (pari ad Euro 413.165,52)".

Orbene, benchè la facoltà prevista dall’art. 1453 c.c., comma 2, di mutamento della domanda di adempimento in quella di risoluzione contrattuale possa estendersi, in astratto, anche alla conseguente domanda di risarcimento danni, essendo quest’ultima domanda sempre proponibile quale domanda accessoria sia di quella di adempimento e sia di quella di risoluzione, come espressamene previsto dall’art. 1453 c.c., comma 1 (Cfr. Cass. n. 26325/2008), occorre, tuttavia, verificare se, nel caso concreto, la domanda risarcitoria connessa a quella di risoluzione comporti, al fine della determinazione del danno, una diversità dei presupposti in fatto e dei termini concreti della controversia, rispetto all’originaria domanda di risarcimento del danno collegata a quella di adempimento del contratto.

Nella specie, tale diversità è evidente, avuto riguardo al tenore di dette conclusioni della Kjos, implicanti la necessità di ulteriori indagini in fatto, al fine di individuare la entità del danno conseguente alla perdita della capacità edificatoria del terreno promesso in vendita. La domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno non possono,peraltro, ritenersi autonome ai fini di una loro eventuale scindibilità, tenuto conto della loro contemporanea proposizione e dell’interesse della ricorrente di riottenere non solo il terreno oggetto del preliminare ma anche il minor valore dello stesso per la perdita della capacità edificatoria.

Privo di fondamento è pure il ricorso incidentale.

Entrambi i motivi attengono all’iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene promesso in vendita, ma sul punto la sentenza di primo grado, integralmente riportata nel controricorso, afferma che "deve ritenersi irrilevante ai fini della presente decisione l’elenco delle iscrizioni ipotecarie sull’immobile in oggetto prodotto dall’attrice…in quanto privo di sottoscrizione del funzionario competente…Inoltre, attiene a circostanze del tutto estranee rispetto alla causa pretendi ed al petitum dell’attrice (risoluzione per perdita di edificabilità)".

Tale motivazione è del tutto condivisibile ed esente da vizi logico- giurdici e, conseguentemente, non consente di ravvisare le violazioni di legge lamentate.

Consegue che anche il ricorso incidentale va rigettato.

Ricorrono giusti motivi, stante la reciproca soccombenza delle parti, per compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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