Cons. Stato Sez. III, Sent., 30-11-2011, n. 6341 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il dr. L. A. aveva partecipato nel novembre del 1992 alle prove scritte del concorso per la copertura di un posto di primario di cardiologia presso l’Ospedale di Pozzuoli, indetto dalla Unità Sanitaria Locale n. 22 della Campania, con Bando pubblicato nel B.U.R.C. n. 14 dell’8 aprile 1991.

Le prove orali non venivano però svolte e, con delibera n. 917 del 20 luglio 1997, il Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 (nelle more subentrata alla Unità Sanitaria Locale n. 22) disponeva la revoca del concorso.

Il dr. A. impugnava tale delibera davanti al T.A.R. per la Campania che, con sentenza n. 3244 del 20 ottobre 1998, accoglieva il ricorso.

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 (di seguito anche ASL), con delibera n. 15 del 18 gennaio 1999 prendeva formalmente atto della suindicata decisione ma non provvedeva comunque a riavviare la procedura concorsuale.

La sentenza n. 3244 del 20 ottobre 1998 era appellata, in parte, dalla ASL ma la Sezione V di questo Consiglio di Stato, con sentenza n. 2842 del 9 giugno 2008, respingeva l’appello.

2.- Con ricorso depositato il 7 agosto 2007, il dr. A. si è rivolto quindi nuovamente al T.A.R. per la Campania per chiedere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3244 del 1998.

Il T.A.R. per la Campania, con l’appellata sentenza della Sezione IV n. 1852 del 3 aprile 2008 ha dichiarato tuttavia il ricorso improcedibile.

Il T.A.R. ha, in proposito, rilevato:

– che non risultava contestato che "decorsi 18 anni circa dall’indizione del concorso… e 11 dalla sentenza" di cui si chiede l’esecuzione "l’amministrazione non ha dato corso all’espletamento delle prove orali ed alla nomina del vincitore del concorso";

– che il concorso era stato bloccato "a seguito delle indagini svolte dalla magistratura per presunti brogli" che si erano concluse peraltro con decreto di archiviazione del 6 marzo 1998;

– che gli atti del concorso, oggetto di sequestro penale, erano tornati nella materiale disponibilità dell’amministrazione, a seguito di provvedimento di dissequestro del GIP presso il Tribunale di Napoli, solo l’11 dicembre 1999;

– che nelle more la ASL Napoli 2 era subentrata alla Unità Sanitaria Locale n. 22, con il mutare della normativa di riferimento che, fra l’altro, vietava alle amministrazioni, ritenute carenti di attribuzione, di indire nuovi concorsi pubblici;

– che non risultava irragionevole, trascorsi 7 anni dall’indizione del concorso ed alla luce del mutato assetto normativo, la revoca disposta dalla ASL Napoli 2 con la delibera n. 917 del 1997;

– che tale delibera era stata annullata, con riferimento alla posizione del ricorrente, per il vizio formale della violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990;

– che nel 1998 il Presidio Ospedaliero di Pozzuoli era stato classificato, con il Piano Ospedaliero Regionale, come Dea di I livello e che sul posto di dirigente medico della UTIC di Cardiologia veniva nominato, a seguito di procedura per avviso pubblico, il dr. Gerolamo Sibilio;

– che rispetto alla situazione di fatto esistente nel 1991, all’epoca in cui era stato bandito il concorso per il posto di primario di cardiologia presso l’Ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli, "la situazione normativa ed organizzativa di riferimento è… profondamente cambiata";

– che, sebbene il concorso per il posto di primario di cardiologia, come osservato dal T.A.R. con la precedente sentenza n. 3244 del 1998, non rientrava "tra le ipotesi di revoca di diritto dei concorsi indetti prima dell’entrata in vigore" delle nuove norme di settore tuttavia "è evidente che anche con riferimento a tali concorsi deve ritenersi in linea astratta ammissibile l’ordinario istituto della revoca degli atti amministrativi… per sopravvenuti motivi di pubblico interesse";

– che anche la sentenza n. 3244 del 1998, della quale era stata chiesta l’esecuzione, non escludeva l’esercizio di una ulteriore attività (anche di autotutela) dell’amministrazione;

– che, pur non avendo l’amministrazione provveduto in autotutela in modo espresso, per il decorso del tempo, risultava "comunque ostativo all’esecuzione del giudicato… il mutato assetto organizzativo dell’ASL 2 di Napoli che non prevede più, nella nuova pianta organica il posto di cui trattasi e l’omessa impugnativa degli atti che tale trasformazione hanno disposto";

– che il dr. A. non poteva quindi più mettere in discussione posizioni che si erano consolidate nel tempo, con la conseguenza che il suo ricorso doveva essere dichiarato improcedibile.

3.- Il dr. A. ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

In particolare l’appellante ha sostenuto che il TAR aveva compiuto una nuova ed inammissibile valutazione degli atti già annullati ed aveva omesso di considerare che la delibera n. 917 del 20 luglio 1997, di revoca del concorso, era stata annullata non solo per la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 ma anche per la violazione dell’art. 18 del d. lgs. n. 502 del 1992.

Il dr. A. ha inoltre sostenuto che su di lui non incombeva alcun onere di impugnare altri atti "che, peraltro, in alcun modo potevano risultare lesivi della propria posizione giuridica d’interesse".

Il T.A.R. avrebbe dovuto invece accertare che l’amministrazione per sua colpa non aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato, omettendo di completare la procedura concorsuale e di verificare se allo stato ciò fosse ancora possibile e, nell’ipotesi di accertata materiale impossibilità di dar luogo al completamento della procedura, avrebbe dovuto dichiarare, solo per tale ragione, l’impossibilità di esecuzione in forma specifica della sentenza per fatto della P.A.

Il dr. A. ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza appellata, l’accoglimento del ricorso di primo grado con la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno ingiusto, previa indicazione dei criteri in base ai quali la stessa dovrà proporre in favore del ricorrente il pagamento della somma da determinarsi entro un congruo termine.

4.- L’appello non è però fondato e deve essere respinto.

Dalla sintetica ricostruzione delle vicende che hanno interessato il concorso, bandito nel lontano 1991, per la copertura di un posto di primario di cardiologia presso l’Ospedale di Pozzuoli, emerge con chiarezza, come affermato anche dal T.A.R. per la Campania con la sentenza appellata, che lo stesso non poteva essere più portato a termine.

Risultavano, infatti, comunque ostativi all’esecuzione del giudicato:

– il mutato assetto normativo prodottosi a seguito della riforma sanitaria degli anni 90;

– il conseguente mutato assetto organizzativo della ASL Napoli 2 (succeduta alla Unità Sanitaria Locale n. 22 di Pozzuoli);

– la circostanza che nella pianta organica della ASL Napoli 2 non era più previsto (né poteva essere più previsto) il posto di primario di cardiologia che era stato 17 anni prima messo a concorso;

– che il ricorrente non aveva impugnato gli atti di riassetto organizzativo della ASL Napoli 2 (ed invero non aveva coltivato neppure per tempo la possibile esecuzione della sentenza del T.A.R. del 1998, a lui favorevole, avendone chiesto l’esecuzione dopo circa 10 anni);

– che il ricorrente non aveva impugnato nemmeno gli atti con i quali, all’esito di procedure oramai del tutto diverse, erano state assegnate le funzioni dirigenziali nell’UTIC di Cardiologia presso l’Ospedale S. Maria delle Grazie di Pozzuoli (e lui stesso ammette di non aver più coltivato il ricorso proposto nel 2000 avverso un atto di conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente di secondo livello dell’UTIC di Cardiologia dell’Ospedale di Pozzuoli).

A ciò si deve aggiungere che, come ricordato anche dal T.A.R. per la Campania, gli atti del concorso in questione erano stati oggetto di sequestro penale ed erano tornati nella materiale disponibilità dell’amministrazione, a seguito di provvedimento di dissequestro del GIP presso il Tribunale di Napoli, solo l’11 dicembre 1999, quando erano già intervenute le modifiche normative che avevano interessato il settore della sanità, con i conseguenti mutati assetti organizzativi.

Non può essere quindi censurata la sentenza del TAR per la Campania nemmeno nella parte in cui ha ritenuto che ben avrebbe potuto l’amministrazione procedere ad una revoca espressa del concorso pur avendo lo stesso T.A.R. con la precedente sentenza del 1998 ritenuto illegittima la revoca operata facendo esclusiva applicazione dell’art. 18 del d. lgs. n. 502 del 1992.

5.- Lo stesso appellante, del resto, si mostra oramai consapevole della situazione esposta quando chiede che questo Giudice condanni l’amministrazione al pagamento per equivalente dei danni subiti, per il mancato completamento del concorso in questione, a causa dell’inerzia colpevole dell’amministrazione.

Ma, a prescindere da ogni altra considerazione, la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’appellante non può essere esaminata.

Infatti la domanda risarcitoria è stata direttamente portata alla cognizione del Consiglio di Stato in violazione della regola basilare del doppio grado di giudizio.

Nel ricorso per l’esecuzione del giudicato proposto davanti al T.A.R. il dr. A. si era, infatti, limitato a fare espressa riserva di azionare in via autonoma la richiesta di risarcimento per equivalente di tutti i danni patiti e patendi, per l’azione dell’amministrazione colpevolmente inerte ed inottemperante, nell’ipotesi in cui non fosse possibile ottenere l’integrale reintegrazione in forma specifica dell’interesse a vedere conclusa la procedura concorsuale in questione.

La sentenza appellata, in conseguenza, non fa cenno ad una domanda risarcitoria né ha adottato statuizioni in merito.

La domanda del dr. A. volta ad ottenere il risarcimento dei danni deve essere quindi dichiarata inammissibile, in applicazione del principio secondo il quale, se è vero che in sede di ottemperanza è ammissibile la domanda risarcitoria dei danni discendenti dall’originario illegittimo esercizio della funzione pubblica, tuttavia la proposizione di tale domanda è assoggettata al rispetto della regola basilare del doppio grado di giudizio (Consiglio di Stato, sez. V, n. 2031 del 1 aprile 2011).

6.- In conclusione l’appello deve essere respinto per la parte riguardante la richiesta di esecuzione della sentenza del TAR per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, n. 3244 del 20 ottobre 1998, e deve essere dichiarato inammissibile per la richiesta di risarcimento dei danni.

Nulla deve essere disposto per le spese per la mancata costituzione della intimata ASL Napoli 2.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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