Cons. Stato Sez. III, Sent., 30-11-2011, n. 6339

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Centro R., struttura sanitaria operante in regime di accreditamento provvisorio nella branca di riabilitazione, radiologia e medicina fisica, ha impugnato davanti al TAR per la Campania gli atti con i quali l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 (di seguito anche ASL) aveva disposto il recupero delle somme a suo tempo erogate per le prestazioni rese in eccesso rispetto alla capacità operativa massima (di seguito anche c.o.m.), per il periodo dal 1998 al 2002, in applicazione delle disposizioni contenute nella delibera della Giunta regionale n. 1270 del 28 marzo 2003.

2.- Il TAR per la Campania, Sede di Napoli, con la sentenza della Sezione I, n. 2956 del 14 marzo 2006, ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato per quanto riguarda il recupero di somme pagate dalla ASL "per prestazioni erogate in esubero rispetto alla c.o.m. determinata con riferimento alla data del 31/12/1997, ma entro i limiti delle implementazioni risultanti da fatture e richieste di liquidazione comunque documentate nonché dal riconoscimento implicito, desumibile dal pagamento all’epoca effettuato in base ad una preventiva verifica delle variazioni strutturali apportate, con effetto dall’inizio dell’anno successivo a quello dell’implicito riconoscimento dell’implementazione in questione".

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

3.- La questione sottoposta all’esame della Sezione è stata già affrontata da questo Consiglio di Stato che, con numerose sentenze della Sezione V (dalla numero 6320 alla numero 6332 del 18 dicembre 2008), ha accolto gli appelli proposti dalla ASL avverso le sentenze del TAR per la Campania che avevano accolto ricorsi proposti da altre strutture sanitarie provvisoriamente accreditate avverso i provvedimenti con i quali era stato disposto il recupero delle somme corrisposte per prestazioni rese in eccesso, rispetto alla capacità operativa massima, per il periodo dal 1998 al 2002.

3.1.- In tali sentenze, dalle quali non v’è motivo per discostarsi, la Sezione V ha respinto, in via preliminare, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla ASL (trattandosi di questione riguardante servizi pubblici), ed ha affermato la correttezza della procedura di recupero, operata dalla ASL, delle somme erogate per le prestazioni rese in eccesso rispetto alla capacità operativa massima, in applicazione della delibera della Giunta regionale n. 1270 del 28 marzo 2003 (peraltro non oggetto di impugnazione).

3.2.- In particolare si è ricordato che la Regione Campania, al fine di fornire alle Aziende sanitarie un atto di indirizzo finalizzato a definire le procedure per la rideterminazione delle capacità operative massime delle strutture già accreditate nel 1997, aveva emanato la delibera n. 1270 del 2003, che prevedeva:

a) l’esistenza di una formale richiesta inoltrata negli anni di riferimento, idonea ad avviare il procedimento di revisione, a cui poteva essere equiparata l’inoltro delle fatture relative alle prestazioni eccedenti la capacità operativa massima;

b) l’esistenza, negli anni di riferimento, di un provvedimento di presa d’atto, da parte delle Asl, delle intervenute variazioni, opportunamente verificate nel dimensionamento e nelle caratteristiche tipologiche e funzionali; tale provvedimento doveva avere natura non meramente ricognitiva ma autorizzativa, con effetti confermativi, ovvero, poteva consistere nell’ammissione al pagamento delle prestazioni erogate, sulla base delle intervenute variazioni nel dimensionamento e nelle caratteristiche tipologiche e funzionali della struttura "opportunamente verificate";

c) tale riconoscimento poteva avere effetto dall’anno successivo a quello in cui era stata verificata l’avvenuta variazione.

3.3.- L’ASL, in applicazione della richiamata Delibera regionale, ha quindi ritenuto ammissibile la liquidazione delle fatture eccedenti la capacità operativa massima sulla base delle seguenti prescrizioni:

– che la richiesta di liquidazione, con riferimento alla documentata implementazione delle dotazioni strutturali e tecnologiche dovesse essere antecedente o contemporanea all’inoltro delle fatture;

– che il pagamento delle fatture eccedenti la capacità operativa massima potesse ritenersi implicito atto autorizzativo soltanto se la verifica amministrativa della nuova capacità operativa fosse intervenuta prima del pagamento di tali prestazioni.

3.4.- Sul primo requisito il TAR, con la decisione appellata, ha ritenuto che la documentazione sulla implementazione delle dotazioni strutturali e tecnologiche potesse essere prodotta dalla struttura sanitaria privata non solo contestualmente all’invio, alla ASL, della documentazione relativa alle prestazioni in eccesso rispetto alla capacità operativa ma anche successivamente, purché riguardasse circostanze anteriori alla erogazione delle prestazioni stesse.

3.5.- La Sezione V, con le indicate sentenze, ha invece affermato che la Delibera regionale n. 1270 del 2003 non aveva previsto una sorta di regolarizzazione dei pagamenti in eccesso, con l’accertamento "ex post" del possesso, all’epoca dello "sforamento", dei prescritti requisiti, idonei a fondare la richiesta di una maggiore capacità operativa massima.

La delibera regionale, infatti, alla sua lett. a), per la rideterminazione delle capacità operative massime delle strutture già accreditate nel 1997, aveva fatto riferimento ad una formale richiesta "inoltrata negli anni di riferimento", e quindi non successivamente. Inoltre, anche l’ultima parte della disposizione, aveva ribadito la necessaria correlazione tra l’inoltro delle fatture e la richiesta di liquidazione che andava "argomentata"con la mutata capacità operativa, e quindi, secondo un criterio di contestualità.

3.6.- Occorreva poi comunque, ai sensi della lettera b) della citata delibera regionale, l’esistenza di un provvedimento (di natura non meramente ricognitiva ma autorizzativa) di presa d’atto, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, delle intervenute variazioni, opportunamente verificate nel dimensionamento e nelle caratteristiche tipologiche e funzionali.

4.- Alla luce di tali argomentazioni, assorbita ogni ulteriore questione, l’appello risulta fondato e deve essere quindi accolto.

Per l’effetto deve essere annullata l’appellata sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione I, n. 2956 del 14 marzo 2006.

Le spese del grado di appello possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione I, n. 2956 del 14 marzo 2006.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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