Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-09-2011) 27-10-2011, n. 38884

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza resa all’udienza camerale del giorno 17.06.2010 rigettava l’istanza di riparazione presentata da F.S. per ingiusta detenzione in regime di custodia in carcere dal 21/01/03 al 20/05/03 nell’ambito del procedimento n. 1912/02 R.G.N.R. perchè sospettato del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Per tale reato il G.U.P. del Tribunale di Locri, ritenuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza del 14.11.2002, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa. Successivamente la Corte di Appello di Reggio Calabria in data 15.06.2004 aveva determinato la pena inflitta in mesi sei e giorni venti di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa. Infine la Corte di Cassazione con sentenza del 10.02.2006 aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata e lo aveva assolto dai reati a lui ascritti perchè il fatto non sussiste. F.S., a mezzo del suo difensore, proponeva quindi ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria e concludeva chiedendo di volerla annullare.

Il ricorrente censurava l’ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, evidente travisamento della prova ed omessa motivazione. In particolare con un unico motivo si lamentavano violazione di legge e vizi di motivazione dell’atto consistenti in un travisamento dei fatti, per cui è stata ritenuta la colpa grave ostativa all’accoglimento dell’istanza.

I comportamenti da lui tenuti relativi ad altro, precedente procedimento a carico suo e di sua moglie, per la stessa ipotesi di reato, conclusosi con una condanna a pena patteggiata a norma dell’art. 444 c.p.p., non potevano infatti essere presi in considerazione. In altri termini il ricorrente lamentava che l’impugnata ordinanza avesse ravvisato quale fattore determinante per il rigetto della sua richiesta di equa riparazione fatti del tutto indipendenti rispetto al reato per il quale era stato arrestato e dal quale era stato prosciolto, subendo quindi una detenzione ingiusta.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La Corte di Appello di Reggio Calabria ha respinto l’istanza proposta da F.S. per avere il richiedente concorso a dare causa alla misura restrittiva con colpa grava desumibile a) dal rinvenimento nel domicilio coniugale di sostanze stupefacenti (cocaina e canapa indiana), di un bilancino e di materiale atto al confezionamento; b) dal contenuto di diverse intercettazioni telefoniche, in alcune delle quali si faceva riferimento al richiedente e a sua moglie come sicuri punti di riferimento per l’acquisto di sostanza stupefacente, mentre in altre, intercorse tra l’interessato ed altri soggetti, il ricorrente alludeva con linguaggio criptico a cessione di stupefacenti.

Tanto premesso osserva questa Corte che nell’ordinanza impugnata si fa riferimento a fatti (rinvenimento di stupefacenti, conversazioni telefoniche), per i quali l’interessato e sua moglie sono stati arrestati il 28.05.2002 (quindi in data anteriore a quella iniziale della detenzione da lui ritenuta ingiusta) e sottoposti a procedimento penale per traffico di stupefacenti, procedimento concluso definitivamente con pena patteggiata. Non è possibile, quindi, individuare i fatti che integrerebbero, secondo il provvedimento impugnato, il motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di equa riparazione, cioè la colpa grave ascrivibile al ricorrente, in quanto le circostanze indicate nell’ordinanza di rigetto dell’istanza di equa riparazione sembrano riferirsi al pregresso procedimento e comunque non è affatto chiarito che riguardino solo il procedimento cui si riferisce l’istanza (conclusosi con annullamento senza rinvio della Corte di Cassazione).

L’ordinanza impugnata è pertanto carente di motivazione su tale punto e quindi deve essere annullata con rinvio al giudice competente per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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