Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-04-2012, n. 6510 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19 aprile 2010 la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato l’appello proposto da D.M.G. avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 12 giugno 2008 con la quale è stata rigettata la sua domanda proposta nei confronti della Eurofrigor s.r.l. relativa a spettanze lavorative, ed è stata disposta la compensazione fra le parti delle spese legali, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., in considerazione della peculiarità del rapporto lavorativo, e della presumibile buona fede dell’appellante.

La Eurofrigor s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il D.M..

La ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

Con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5. In particolare si deduce che la disposta compensazione delle spese di giudizio fra le parti, non sarebbe supportato da adeguata motivazione neppure desumibile dal complesso della motivazione di merito, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte; infatti la motivazione farebbe riferimento a circostanze non corrispondenti alla realtà quali la peculiarità del rapporto di lavoro e la presumibile buona fede dell’appellante soccombente.

Il ricorso è fondato.

Gli elementi posti a fondamento della motivazione della compensazione delle spese in questione non trovano riscontro nella motivazione della stessa sentenza. Nè la peculiarità del rapporto nè la buona fede dell’appellante ricorrente, infatti, possono evincersi dalla sentenza che fa riferimento costante e ripetuto alla mancanza di assolvimento dell’onere probatorio da parte del ricorrente, nè è dato evincersi la affermata peculiarità del rapporto. Pertanto la disposta compensazione delle spese incorre nel vizio della violazione di legge per l’illogicità ed erroneità delle motivazioni addotte.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona che provvederà a nuovo regolamento delle spese del giudizio di appello, nonchè alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Ancona.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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