Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-09-2011) 27-10-2011, n. 38923

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.R. ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Torino, in data 19 aprile 2011, con la quale è stata rigettata l’impugnazione avverso l’ ordinanza del 12 aprile 2011 del Gip del Tribunale di Torino con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., art. 644 c.p., commi 1, 3 e 5, n. 3 e 4;

Nelle more è pervenuta rinuncia dell’imputato al ricorso.

Va dichiarata, pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 500;

non si appone la formula di cui all’art. 94 disp. att. perchè nelle more l’imputato risulta essere stato scarcerato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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