T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 30-11-2011, n. 9403

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata disposta, nei confronti del ricorrente, la immediata sospensione dei lavori delle opere abusive indicate nella comunicazione, riportata sul retro della stessa determinazione, relativa alla constatazione, ad opera del Corpo di Polizia Municipale di Roma, di violazione urbanisticoedilizia, questa consistente nella realizzazione, all’interno di un giardino di proprietà, di una piattaforma di mq 72 circa, posta in aderenza al muro di recinzione dello stesso giardino, con mura perimetrali in laterizio, racchiudenti una superficie di mq 20 circa, alte metri 2,40 circa, coperte con travi e tavelloni; l’interno diviso in due locali con impianti tecnologici e scala in c.a. di collegamento fra piano terra e soppalco; inoltre, nove pilastri sul perimetro della piattaforma che sorreggono copertura a tetto a più falde spioventi in struttura lignea, con altezza al colmo per metri 4,70 circa, con coibentazione e guaina; in Roma,Via Canazei n.16.

Il ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi, la predetta determinazione, deducendone la illegittimità per eccesso di potere sotto vari profili, in particolare sostenendo che tratterebbesi di ristrutturazione e parziale ampliamento di immobile preesistente, che quanto contestato è oggetto di domanda di concessione in sanatoria, che l’immobile si trova in zona a forte vocazione residenziale, che sussiste difetto di motivazione, che è mancata la comparazione fra interesse privato e interesse pubblico; concludendo per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza.

L’intimato Comune di Roma si è costituito ma non ha svolto difese scritte.

Indi, nella pubblica udienza del 17 novembre 2011, nel corso della quale si è dato avviso, ai sensi dell’art.73, terzo comma, c.p.a., della possibile rilevanza di una questione di procedibilità per scadenza della efficacia del provvedimento impugnato, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile.

La determinazione in discussione, adottata ai sensi dell’art.27 del DPR 6 giugno 2001 n.380, ha efficacia temporanea limitata a giorni quarantacinque, come emerge dallo stesso art.27, laddove è previsto che l’ordinanza di sospensione dei lavori ""ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi"" da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dalla medesima ordinanza.

Orbene, essendo stata notificata il 28 gennaio 2004, la determinazione in argomento ha perso efficacia a partire dal 14 marzo 2004, dopo cioè la notificazione del ricorso, avvenuta il 26 febbraio 2004.

Va pertanto rilevata la sopravvenuta carenza di una condizione del ricorso, e cioè, nella specie, dell’interesse a ricorrere, questo consistente, per quanto occorre, nel vantaggio potenziale che potrebbe conseguire il ricorrente in caso di esito favorevole del gravame; vantaggio da ritenere, nella fattispecie, non più conseguibile come esito del giudizio, tenuto conto della perdita di efficacia evidenziata e in assenza di una possibile dimostrazione, da parte del ricorrente, della persistenza dell’interesse, comunque, nel caso concreto.

Ciò determina la improcedibilità del ricorso, in quanto la suddetta condizione deve sussistere fino al momento della decisione.

Va quindi dato atto, come anticipato, di tale improcedibilità.

Quanto alle spese, la mancanza di un compiuto esame delle censure del ricorso suggerisce di disporne fra le parti la integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando:

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe;

compensa fra le parti le spese del giudizio;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *