Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26-04-2012, n. 6509 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 24 dicembre 2009 la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da P.G. avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 21 novembre 2005 con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal medesimo P. volto ad ottenere la dichiarazione di annullabilità del licenziamento intimatogli dalla Autoadesivi s.p.a. in data 18 febbraio 2003 per impossibilità sopravvenuta a svolgere le mansioni alle quali era adibito. La Corte territoriale ha motivato tale decisione sulla base della mancata notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione di udienza al 9 dicembre 2008, considerando che, in presenza dell’inesistenza della notifica, non era consentita la fissazione di un nuovo termine per la notificazione ai sensi degli artt. 291 e 434 cod. proc. civ., non potendosi, per costante giurisprudenza, sanare una notificazione inesistente.

Il P. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su due motivi.

Resiste con controricorso la IRC International Reflective Company s.p.a., già Autoadesivi s.p.a..

Il ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, sub specie dell’art. 348 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto improcedibile l’appello proposto dal P. per la mancata notifica alla controparte del ricorso in appello e del successivo provvedimento di fissazione dell’udienza di discussione in data 9 dicembre 2008, nonostante che nè l’art. 348 nè altra norma del codice di procedura civile dispongano la improcedibilità dell’appello nel caso di specie.

Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di legge ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per avere la Corte d’Appello ritenuto effettuato il rinvio dell’udienza di discussione in data 9 dicembre 2008 ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., anzichè ai sensi dell’art. 435 cod. proc. civ., comma 1, con provvedimento ordinatorio di assegnazione della causa a nuovo consigliere relatore in seguito a trasferimento ad altra sede del giudice al quale la causa era stata in precedenza assegnata.

Il ricorso è infondato.

Le Sezioni unite di questa Corte (sentenza 30 luglio 2008 n. 20604) hanno recentemente puntualizzato che, nel rito del lavoro, l’appello pur tempestivamente proposto nel termine di legge con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, è improcedibile ove la notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo al giudice consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo previsto dall’art. 111 Cost., comma 2 – di assegnare all’appellante ex art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.. Nella specie non risulta che da parte dell’appellante ci sia stata una prima notificazione del ricorso in appello, quantunque affetto da una qualche nullità, di modo che il termine se poteva essere concesso per il deposito dell’atto tempestivamente notificato, non avrebbe potuto essere concesso per procedere alla notifica (per la prima volta) del ricorso. Nel caso di specie, pertanto, il ricorrente avrebbe potuto valersi del termine concesso dal Collegio solo per depositare l’atto già notificato, ma non per procedere alla sua (prima) notifica. Nel caso in esame l’appellante non ha proceduto affatto alla prima notifica, provvedendo a notificare solo il successivo provvedimento di rinvio dell’udienza di discussione disposto dal Presidente della sezione competente a seguito del trasferimento del giudice originariamente nominato quale relatore della causa. L’omessa notificazione del primo decreto di fissazione di udienza rende irrilevante la successiva notifica del provvedimento di sostituzione del giudice relatore, ed insanabile il relativo difetto. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi dichiarando improcedibile l’appello proposto dal P..

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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