T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 30-11-2011, n. 9400

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in date 26 febbraio 2004 e 1 marzo 2004 P.R. e N.P.I. hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 2790 del 13 novembre 2003 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione d’ufficio delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un muro di recinzione in cementblock avente lunghezza di mt. 20,00 ed altezza di mt. 2,00 circa, di una parte di un manufatto in muratura di 20 mq. circa, adibito a locale accessorio, e di un manufatto di 5 mq. utilizzato come ricovero per la caldaia.

Il Comune di Roma (poi trasformatosi in Roma Capitale), costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 23 marzo 2004, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 3005/2004 del 31 maggio 2004 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 3 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

P.R. e N.P.I. impugnano la determinazione dirigenziale n. 2790 del 13 novembre 2003 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione d’ufficio delle opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un muro di recinzione in cementblock avente lunghezza di mt. 20,00 ed altezza di mt. 2,00 circa, di una parte di un manufatto in muratura di 20 mq. circa, adibito a locale accessorio, e di un manufatto di 5 mq. adibito a ricovero della caldaia.

Con la prima censura i ricorrenti prospettano la violazione della legge n. 47/85 in quanto l’amministrazione, ai fini dell’adozione del provvedimento sanzionatorio impugnato, non avrebbe tenuto conto dell’istanza di condono edilizio n. 52518/95 presentata da P.R..

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 38 l. n. 47/85, applicabile al condono edilizio previsto dalla legge n. 724/94 in virtù del richiamo operato dall’art. 39 comma 1° del testo normativo in esame, la presentazione, entro il termine previsto dalla legge, della domanda di condono accompagnata dall’attestazione del versamento della somma dovuta a titolo della prima rata dell’oblazione "sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative".

Ne consegue che quando viene presentata una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell’art. 38 l. n. 47/85, l’amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere prima definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 15297/10; TAR Campania – Napoli n. 1472/08; TAR Puglia – Lecce n. 621/07).

Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto di causa, poi, dagli atti risulta che in data 1 marzo 1995 P.R. ha presentato l’istanza di condono edilizio prot. n. 51518 avente ad oggetto le opere indicate nella gravata ordinanza di demolizione come si evince dal contenuto della domanda di condono, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e dall’esplicita ammissione del Comune di Roma che nella comparsa del 23 aprile 2004, lungi dal contestare la circostanza, si è limitato a sostenere che le opere non sarebbero sanabili (il che, per altro, è stato smentito dall’avvenuto rilascio della concessione in sanatoria n. 319265 del 1 luglio 2004).

Ne consegue che prima della definizione del procedimento scaturito dalla presentazione dell’istanza di condono il Comune di Roma non avrebbe potuto adottare alcun provvedimento sanzionatorio.

La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento – per esigenze di economia processuale – dell’ulteriore motivo proposto) e l’annullamento dell’atto impugnato.

La peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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